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Sentenza

Sentenza n. 2023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. III, 22 gennaio 2024 n. 1130, che ha dichiarato irricevibile il ricorso n. 2856/2018 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento: (ricorso principale) a) del progetto di sistemazione a verde, costituente parte del completamento dell'aeroporto di Roma - Fiumicino Sud; b) della procedura di verifica di ottemperanza del decreto di valutazione di impatto ambientale- VIA, con tutti i suoi elementi e parti costitutive (Relazione paesaggistica e progetto; Procedura di verifica di ottemperanza al decreto VIA; Richiesta di nulla-osta da parte della Riserva naturale statale del litorale romano; Protocollo d'intesa tra Parco archeologico e ADR- Aeroporti di Roma.; nota del Comune di Fiumicino 27 novembre 2017; nota ENAC 6 novembre 2017; nota ADR 2 agosto 2017; nota del Comune di Fiumicino 14 settembre 2017; istruttoria tecnica; note Comune di Fiumicino 9 agosto 2012 e 20 ottobre 2017; nota ISPRA 20 ottobre 2017; nota Comune di Fiumicino 22 marzo 2017); c) del decreto 8 agosto 2013 n.236, con cui il Ministero dell’ambiente ha rilasciato VIA favorevole al progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo da Vinci; d) del decreto 11 dicembre 2014 n.304, di integrazione del precedente; e) del DPCM di approvazione della convenzione ENAC- ADR 21 dicembre 2012 e atto aggiuntivo 27 dicembre 2012 per la gestione del sistema aeroportuale di Roma; (motivi aggiunti) f) del provvedimento 12 maggio 2014 n.1744, con cui il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha autorizzato il progetto di completamento; g) della disposizione 28 agosto 2014 prot. n.90339, con cui il Direttore centrale infrastrutture aeroporti e spazio aereo dell’ENAC ha concluso l’approvazione del progetto;

Giustizia amministrativa202406140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 1130/2024, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti contro gli atti relativi al completamento dell’aeroporto di Roma-Fiumicino Sud

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti, proprietarie di terreni in località Coccia di Morto, contestavano gli atti relativi al completamento dell’aeroporto di Fiumicino Sud, tra cui il progetto di sistemazione a verde, la VIA favorevole, la procedura di verifica di ottemperanza, gli atti di approvazione del progetto e il DPCM di approvazione della convenzione ENAC-ADR. Il TAR aveva dichiarato irricevibili il ricorso e i motivi aggiunti per tardività, ritenendo lesivi e conoscibili gli atti pubblicati relativi alla VIA e al piano di sviluppo aeroportuale; aveva inoltre rilevato l’inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni delle due società e la genericità delle censure. In appello è stato dedotto un unico motivo, qualificato come violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990 e invalidità derivata. Le appellanti sostenevano che gli atti fossero nulli, e non meramente illegittimi, per vizi strutturali della loro formazione, in ragione del carattere complesso del piano di sviluppo aeroportuale, nonché per asserita violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 265/2009. Non sono state invece formulate specifiche censure contro il capo della sentenza relativo all’inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni. Inoltre, le appellanti non hanno riproposto i motivi di merito non esaminati dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., poiché l’atto di appello non conteneva specifiche censure contro tutti i capi autonomi della sentenza impugnata. In particolare, non era stato contestato il rilievo del TAR relativo all’inammissibilità del ricorso collettivo per l’eterogeneità delle posizioni sostanziali delle due società; tale capo, da solo, era sufficiente a sorreggere la pronuncia di primo grado. La Sezione ha comunque esaminato per completezza la tesi della nullità, ritenendola infondata: gli atti impugnati non erano privi di elementi essenziali, non erano affetti da difetto assoluto di attribuzione, non violavano né eludevano un giudicato e non risultava una previsione legislativa espressa di nullità. La sentenza del Consiglio di Stato n. 265/2009 è stata ritenuta non pertinente, riguardando una diversa ordinanza comunale contingibile e urgente dichiarata nulla per mancata previsione dell’indennizzo previsto dalla legge. La Sezione ha inoltre rilevato, sempre ad abundantiam, il difetto di interesse all’appello, poiché le appellanti non avevano riproposto i motivi di merito non esaminati dal TAR. Le appellanti sono state condannate in solido al pagamento di complessivi 12.000 euro di spese, oltre accessori: 6.000 euro in favore delle amministrazioni statali e 6.000 euro in favore della società concessionaria.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    L’appello deve contenere censure specifiche contro i singoli capi della sentenza impugnata; la mancata contestazione di un capo autonomamente idoneo a sorreggere la decisione determina l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    mancanza degli elementi essenziali; difetto assoluto di attribuzione; violazione o elusione del giudicato

    La nullità del provvedimento amministrativo ricorre solo nei casi tipizzati dalla disposizione, oltre che nelle ulteriori ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge. Gli atti relativi al completamento aeroportuale non sono nulli in assenza di tali vizi.

  • art. 40, commi 1 e 2, c.p.a.

    Il TAR lo aveva richiamato in relazione alla genericità delle deduzioni contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti.

  • art. 17, comma 34-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102

    Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali ... l'ENAC è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente

    La disposizione costituisce la base normativa della convenzione di gestione aeroportuale ENAC-ADR richiamata nel contesto della controversia.

  • art. 1, comma 6, d.l. 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla l. 3 agosto 1995, n. 351

    I piani di sviluppo aeroportuale ... comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti

    L’approvazione del piano di sviluppo aeroportuale comprende e assorbe la verifica di conformità urbanistica delle opere in esso contenute e produce gli effetti dichiarativi previsti dalla legge.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato esclusivamente per la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo è inammissibile quando non contiene specifiche censure contro un capo autonomo della sentenza impugnata che, da solo, sia idoneo a sorreggere la decisione, anche se l’appellante contesta altri capi della pronuncia.
  • La deduzione della nullità di un provvedimento amministrativo non esonera dall’impugnazione tempestiva quando non ricorra uno dei casi tipizzati dall’art. 21-septies l. 241/1990 o un’ulteriore ipotesi di nullità espressamente prevista dalla legge.
  • La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone che l’atto successivo sia riferibile al medesimo giudicato e ne contrasti concretamente il contenuto; non è sufficiente richiamare una sentenza relativa a una fattispecie diversa.
  • Quando il giudice di primo grado dichiara inammissibile o irricevibile il ricorso senza esaminare il merito, l’appellante che contesti tale statuizione deve anche riproporre i motivi di merito non esaminati, altrimenti può difettare l’interesse alla decisione dell’appello sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAppelloLegittimazione e interesse a ricorrereLocalizzazione di opere e impiantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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