Ordinanza n. 139/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2026, con il quale è stata disposta la revoca del decreto di nomina del ricorrente a guardia particolare giurata volontaria zoofila adottato il 18 dicembre 2024; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluse le note della Questura di Frosinone prot. n. 10678 del 27 giugno 2025 e prot. n. 14975 dell’8 settembre 2025, già impugnate con il ricorso n.r.g. 859 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Frosinone del 27 febbraio 2026, con cui è stata revocata la precedente nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluse alcune note della Questura già contestate in altro giudizio. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca si fonda sulla violazione, da parte del ricorrente, di atti presupposti la cui legittimità era stata già favorevolmente esaminata dalla stessa Sezione in una precedente sentenza. Il ricorrente ha inoltre dedotto il periculum in mora con riferimento a conseguenze future ed eventuali per sé e per l’associazione di appartenenza, ma tali allegazioni sono state ritenute generiche e ipotetiche.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la legittimità degli atti presupposti al decreto di revoca, la cui violazione costituisce la motivazione del provvedimento impugnato, era già stata favorevolmente scrutinata dalla Sezione nella sentenza n. 528 del 6 maggio 2026 resa in altro giudizio. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che il pregiudizio fosse stato prospettato in termini generici e ipotetici, con riguardo a condotte future ed eventuali del ricorrente e dell’associazione di cui fa parte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due requisiti è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
- Il fumus boni iuris può essere escluso quando la legittimità degli atti presupposti del provvedimento impugnato sia già stata favorevolmente scrutinata dal giudice amministrativo in una precedente decisione rilevante per la controversia.
- Il periculum in mora non può essere fondato su allegazioni generiche o meramente ipotetiche relative a pregiudizi futuri ed eventuali; il ricorrente deve prospettare un danno concreto e attuale o comunque sufficientemente probabile.
Come è indicizzato
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