Cassazione Penale, Sentenza n. 35694/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di revoca parziale del decreto di confisca relativo alla quota del 35% del capitale sociale intestata a Di Vincenzo Pietro (partecipazioni Finance Sud Spa in Cavicontrol Spa). Hanno articolato tre motivi: (1) vizio procedurale per incompatibilità del giudice che ha deciso l'opposizione (sostengono che l'art. 667/4 c.p.p. implicherebbe la diversa composizione rispetto al giudice che decise l'istanza di revoca); (2) inosservanza e errata applicazione delle norme sugli avvisi/partecipazione al contraddittorio (art. 666 c.p.p. e art. 2-ter L. n. 575/1965) perché Finance Sud e i soci non sarebbero stati adeguatamente informati e dunque privati della possibilità di intervenire; contestano altresì la notifica solo al legale rappresentante e l'annotazione sui libri sociali non corretta; (3) mancata, illogica o insufficiente motivazione sul merito dell'incidente di esecuzione e sulla presunta duplicazione della confisca (sostenendo che la confisca della sola Finance Sud sarebbe stata sufficiente e che la confisca delle partecipazioni pro quota duplicerebbe l'ablazione patrimoniale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché mal impostata (dedotta come vizio processuale a pena di nullità ma l'opposizione ex art. 667 non è un grado d'impugnazione distinto; l'opposizione va proposta davanti allo stesso ufficio e non richiede la sostituzione del medesimo giudice persona fisica). Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che Finance Sud non fosse a conoscenza del procedimento: la società era destinataria di notifiche (28.11.2006 e 10.7.2007) e di un decreto di citazione per dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., pertanto avrebbe potuto intervenire volontariamente; i soci non sono terzi rispetto alla società e sono rappresentati dall'amministratore (art. 2380 c.c.), quindi la mancanza di notifica diretta ai soci non è decisiva. Sul terzo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e reiterativo, non confrontandosi con il provvedimento impugnato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667 c.p.p.
"contro le ordinanze emanate de plano dal giudice dell'esecuzione, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice"
L'opposizione deve essere proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinanza; non implica l'obbligo che sia diverso il singolo giudice persona fisica che decide l'opposizione. L'articolo non produce incompatibilità automatica tra la valutazione di merito e la fase di opposizione.
art. 666 c.p.p.
Riferito alle norme procedurali e alle possibili ipotesi di nullità/irregolarità: la Corte ha ritenuto che le ipotesi dedotte non configurassero nullità tali da incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione e che l'opposizione non incorpori le incompatibilità tipiche degli atti d'impugnazione.
art. 606 c.p.p.
Norma sul ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che alcuni motivi erano formulati in modo che rientrano nella disciplina dell'art. 606 (c.d. limiti di deduzione) e quindi risultavano inammissibili o mal poste.
art. 547 c.p.c.
Norma sul terzo chiamato a rendere dichiarazioni: la citazione della società per le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. non equivaleva a una notifica che legittimasse un'obiezione di nullità dell'intero procedimento; ha dimostrato comunque la conoscenza dell'esistenza del procedimento da parte della società.
art. 2-ter, L. n. 575/1965
Norma nell'ambito delle misure patrimoniali antimafia citata dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione potesse confortare la tesi di invalidità delle misure per mancata partecipazione dei soggetti interessati.
art. 2380 c.c.
Richiamata per affermare che i soci sono rappresentati dall'amministratore: i soci non possono essere considerati terzi rispetto alla società per la notifica e l'esercizio dei diritti processuali della società stessa.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 667 c.p.p. si propone davanti allo stesso ufficio che ha emesso l'ordinanza; non costituisce in sé motivo di incompatibilità il fatto che la stessa persona fisica del giudice abbia già deciso l'istanza precedente.
- La notifica al legale rappresentante della società e l'effettuazione di atti processuali che rendono la società edotta (decreti di citazione, notifiche dell'ufficiale giudiziario) possono integrare conoscenza tale da rendere improponibile la contestazione per mancata partecipazione in sede esecutiva: l'inerzia può essere valutata come rinuncia alle pretese.
- I soci non vanno automaticamente considerati terzi interessati separati dalla società: la loro tutela processuale passa attraverso l'organo sociale e l'amministratore, salvo che siano riconoscibili diritti personali distinti che giustifichino una posizione di terzietà.
- Le doglianze generiche, reiterative o che non si confrontano con la motivazione specifica del provvedimento impugnato sono inammissibili; in Cassazione è necessario dedurre in modo conforme i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- La confisca pro quota di partecipazioni riferite ad azioni intestate a persona sottoposta a misura può essere ritenuta proporzionale allo scopo di sottrarre le utilità illecite: non sempre la confisca della sola società tramite il patrimonio nominativo esclude la necessità di ablazione delle partecipazioni nelle società partecipate.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto, chi ritenga lesi diritti derivanti da misure di prevenzione deve intervenire tempestivamente nel procedimento di prevenzione o nella fase esecutiva non appena viene a conoscenza del provvedimento.
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