Sentenza n. 583/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui sono state approvate le risultanze della procedura selettiva e con cui si è proceduto all'assunzione del Dott. -OMISSIS- nel profilo di Dirigente Medico disciplina Radioterapia e al successivo conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - Direttore Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia; b) della Graduatoria finale del -OMISSIS-; c) del verbale integrale della riunione del -OMISSIS-, a cui è allegata la relazione sintetica, e di tutti gli altri allegati, trasmesso il -OMISSIS-; d) dell'Allegato 2) del verbale della riunione del -OMISSIS-, in cui sono riportate le Regole di Valutazione titoli, trasmesso il -OMISSIS-; e) dell'Allegato 3) del verbale della riunione del -OMISSIS- - Scheda di Valutazione dei titoli, in cui è riportata l'assegnazione dei punteggi per i quattro candidati ammessi al colloquio, trasmesso il -OMISSIS-; f) dell'Allegato 4) - Relazione sintetica della Commissione di valutazione, contenente la Graduatoria, del -OMISSIS-, trasmesso il -OMISSIS-; g) del verbale di esito del colloquio del -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS-; h) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui veniva ridefinita la Commissione di sorteggio dei componenti di commissioni esaminatrici; i) del verbale delle operazioni di sorteggio del -OMISSIS-; l) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui si dava atto del sorteggio dei componenti della Commissione, effettuato in data -OMISSIS-; m) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con cui si procedeva con la rettifica degli errori materiali nella Determinazione n. -OMISSIS-; n) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui si prende atto della scadenza dell'incarico di sostituzione del Direttore dell'UOC Radioterapia affidato con Deliberazione n. -OMISSIS- al Dott. -OMISSIS- e con cui si conferisce al Prof. -OMISSIS- l'incarico a scavalco di Direttore UOC Radioterapia dal 1° gennaio 2026; o) in via subordinata, del bando prot. n. 28066 dell'8 maggio 2025, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico (quinquennale) di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia - Area medica e delle specialità mediche, nella parte in cui il contenuto dell'art. 9 “… il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nelle specifiche discipline con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere” sia interpretato in maniera tale da non essere finalizzato a conferire l'incarico ad un soggetto che abbia maturato una prolungata e comprovata esperienza professionale nell'ambito dell'attività Radioterapica e che abbia competenza ed esperienza professionale e gestionale, documentate e validate da una casistica; p) di ogni altro verbale e/o documento comunque denominato, relativo alle sedute della Commissione inerente alle diverse fasi della procedura selettiva, ancorché non conosciuto; q) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 9\2\2026 : l'annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale, a) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui sono state approvate le risultanze della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico del Dirigente Medico disciplina Radioterapia e al successivo conferimento dell’incarico di Dirigente Medico – Direttore Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia e la relativa graduatoria nella parte in cui sono stati riconosciuti punti 58,118/80 al ricorrente dr. -OMISSIS-; b) della Graduatoria finale del -OMISSIS-; c) del verbale integrale della riunione del -OMISSIS-, a cui è allegata la relazione sintetica, e di tutti gli altri allegati, trasmesso il -OMISSIS-; d) dell’Allegato 2) del verbale della riunione del -OMISSIS-, in cui sono riportate le Regole di Valutazione titoli; e) dell’Allegato 3) del verbale della riunione del -OMISSIS- - Scheda di Valutazione dei titoli, in cui è riportata l’assegnazione dei punteggi per i quattro candidati ammessi al colloquio, trasmesso il -OMISSIS-; f) dell’Allegato 4) - Relazione sintetica della Commissione di valutazione, contenente la Graduatoria, del -OMISSIS-; g) delle deliberazioni del Direttore Generale n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- con cui il dr. -OMISSIS- è stato incaricato della sostituzione del Direttore dell’UOC Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata dal 1/10/2024 al 31/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva, graduatoria finale, conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Radioterapia e successivi atti di sostituzione della direzione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'amministrazione ha indetto una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118/2022, per il conferimento quinquennale dell'incarico di Dirigente Medico – Direttore della Struttura Complessa di Radioterapia. La commissione ha predeterminato i criteri di valutazione, esaminato i curricula, svolto i colloqui e formato una graduatoria, nella quale il ricorrente si è collocato al secondo posto, mentre l'incarico è stato conferito al primo classificato. Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione degli esiti, la graduatoria, i verbali e gli allegati relativi alla valutazione dei titoli e al colloquio, gli atti di nomina e sorteggio della commissione, il bando in via subordinata e gli atti successivi relativi alla sostituzione del direttore della struttura. Sono state dedotte plurime censure, non specificamente esaminate dal TAR per il previo rilievo del difetto di giurisdizione. L'Azienda e il controinteressato hanno eccepito che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Il controinteressato ha inoltre proposto ricorso incidentale volto a contestare, nei limiti del proprio interesse, il punteggio attribuito al ricorrente e gli atti relativi al precedente incarico di sostituzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimesso le parti dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, nonostante la riforma dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 abbia accentuato la procedimentalizzazione della selezione, prevedendo criteri preventivi, valutazione comparativa, punteggi e graduatoria, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso. Ha quindi applicato il principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui la controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ma nella giurisdizione ordinaria relativa ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito dal declinatorio di giurisdizione. Le spese sono state eccezionalmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La disciplina, come modificata dalla l. n. 118/2022, prevede una selezione procedimentalizzata con valutazione comparativa, criteri predeterminati, punteggi e graduatoria, ma non configura il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa come pubblico concorso.
art. 20 l. 118/2022
Ha sostituito integralmente il comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, rafforzando la procedimentalizzazione della selezione senza trasformarla in pubblico concorso.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La previsione della giurisdizione amministrativa per le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione non si applica al conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, che non costituisce pubblico concorso.
art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.
Non fonda la giurisdizione esclusiva amministrativa nella fattispecie, poiché la procedura di conferimento dell'incarico non ha natura concorsuale in senso proprio.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La procedura prevista dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, anche dopo la sostituzione operata dall'art. 20 della l. n. 118/2022, non costituisce un pubblico concorso, pur essendo caratterizzata da criteri predeterminati, valutazione comparativa dei curricula e dei titoli, colloquio, attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria.
- Le controversie relative al conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non alla giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali di assunzione.
- La maggiore procedimentalizzazione della selezione e l'effetto vincolante della graduatoria non sono sufficienti, da soli, a trasformare il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa in una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione amministrativa.
- In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 c.p.a.
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