Ordinanza n. 621/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento relativo alla pos. 316065225, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 07.07.2025 e notificato in data 21.07.25;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento consolare relativo alla posizione di visto, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca e notificato al richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria, ritenuta pressoché nulla anche per la mancata effettuazione del colloquio consolare, nonché il difetto di motivazione e l’illegittimità di una motivazione postuma. Ha inoltre prospettato un pregiudizio nelle more della decisione di merito. Il riesame è stato richiesto anche in relazione al completamento, da parte del competente SUI, della procedura relativa al rilascio del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistente il fumus boni iuris con riferimento al difetto di istruttoria, alla mancata effettuazione del colloquio consolare e al difetto di motivazione, anche alla luce del divieto di motivazione postuma. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora per il pregiudizio derivante al ricorrente dal protrarsi degli effetti del provvedimento. L’Amministrazione dovrà procedere al complessivo riesame della domanda di visto, previo colloquio con il richiedente, considerando le precisazioni fattuali e giuridiche contenute nel ricorso e previa sollecitazione della sede diplomatica al competente SUI per il completamento della procedura relativa al nulla osta. La decisione non dispone direttamente il rilascio del visto. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 28 aprile 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio nelle more della decisione di merito, disponendo il riesame dell’istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la quasi totale assenza di istruttoria nell’esame di una domanda di visto, soprattutto quando non sia stato svolto il colloquio consolare, può integrare il fumus boni iuris del difetto di istruttoria e giustificare l’ordine di riesame dell’istanza.
- Il provvedimento amministrativo deve essere valutato sulla base della motivazione risultante dall’atto, non potendo l’Amministrazione colmare in giudizio un originario difetto motivazionale mediante motivazione postuma.
- Quando ravvisi fumus boni iuris e pregiudizio nelle more della decisione di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame, imponendo all’Amministrazione una nuova valutazione istruita e motivata senza sostituirsi all’esercizio del potere amministrativo.
- Nel riesame di una domanda di visto, l’autorità diplomatica deve svolgere il colloquio consolare quando esso sia necessario per una valutazione effettiva della posizione del richiedente e deve sollecitare gli adempimenti dell’ufficio competente relativi al completamento della procedura per il nulla osta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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