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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17784/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva deciso su una controversia relativa all'impugnazione di diversi avvisi di accertamento ICI e IMU per gli anni 2010-2013. Il ricorso è stato notificato al Comune, ma non è stato depositato in cancelleria entro il termine prescritto dall'art. 369 c.p.c. Il Comune si è costituito con controricorso, difendendosi nel merito, ma senza dedurre il difetto di tempestivo deposito. La Corte ha rilevato d'ufficio che il mancato deposito del ricorso nel termine comportava l'improcedibilità del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c., rilevando che, pur essendo stato notificato alla controparte, non era stato depositato in cancelleria entro il termine perentorio. Ha inoltre affermato che la costituzione del controricorrente non sana la violazione del termine di procedibilità e che l'art. 156 c.p.c. non è applicabile alla mancata osservanza di termini perentori. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre spese generali e accessori di legge, e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per mancanza del deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016

    La Corte ha trattato la causa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il procedimento in Cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione in cancelleria entro il termine previsto determina improcedibilità d'ufficio del ricorso, anche se notificato alla controparte.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo all'inosservanza di forme in senso stretto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non trova applicazione quando non risulti il deposito del ricorso da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso notificato ma non depositato in cancelleria entro il termine di legge è improcedibile e tale vizio deve essere rilevato d'ufficio dalla Corte.
  • La costituzione della parte intimata non sana la mancata osservanza del termine perentorio di deposito del ricorso, né impedisce la declaratoria di improcedibilità.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. opera per nullità formali dell'atto, non per la violazione di termini perentori stabiliti a pena di improcedibilità.
  • Quando manca il deposito del ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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