Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-33/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021. — UK e a. contro Volkswagen Bank GmbH e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Ravensburg. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto – Obbligo di indicare il tipo di credito, la durata del contratto di credito, il tasso d’interesse di mora e il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito – Modifica del tasso d’interesse di mora in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro – Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo – Obbligo di precisare il metodo di calcolo della modifica del tasso d’interesse di mora e dell’indennizzo – Insussistenza dell’obbligo di indicare le possibilità di scioglimento del contratto di credito previste dalla normativa nazionale, ma non dalla direttiva 2008/48 – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso esercitato dal consumatore fondato sulla mancanza di un’indicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 – Esercizio fuori termine – Divieto, per il creditore, di opporre un’eccezione di decadenza o di abuso di diritto. — Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20

Giurisprudenza europea62020CJ0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunite tre cause tedesche in materia di credito al consumo per l’acquisto di autoveicoli, ha precisato in modo puntuale il contenuto obbligatorio del contratto ai sensi della direttiva 2008/48. Ha inoltre chiarito che la mancata indicazione di una delle informazioni imposte dall’articolo 10 impedisce il decorso del termine di recesso ex articolo 14, precludendo al creditore di invocare decadenza o abuso del diritto. La sentenza delimita anche l’ambito degli obblighi informativi nazionali, esclusi quando la direttiva armonizza in modo completo la materia, e rafforza la tutela del consumatore nella fase contrattuale e postcontrattuale.

Credito ai consumatori: contenuto obbligatorio del contratto, effetti della mancata informazione sul recesso, e limiti agli oneri informativi nazionali nei contratti di credito collegati

La questione giuridica

Se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 imponga di indicare nel contratto di credito, con precisione e in forma comprensibile, il tipo di credito (anche se collegato e a durata determinata), il tasso di mora e il suo meccanismo di variazione, il metodo di calcolo dell’indennizzo per rimborso anticipato, eventuali diritti di scioglimento previsti solo dal diritto nazionale e le informazioni sui meccanismi extragiudiziali di reclamo; nonché se, in caso di omissione di informazioni obbligatorie, il creditore possa eccepire la decadenza o l’abuso del diritto di recesso del consumatore ex articolo 14, paragrafo 1.

Principio di diritto

Nel contratto di credito devono figurare, in modo chiaro e conciso, tutte le informazioni espressamente richieste dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48: per i contratti collegati va indicato che si tratta di tale tipo di credito e che è a durata determinata; il tasso di mora va riportato come percentuale concreta e il meccanismo di sua variazione deve essere descritto in modo comprensibile; per il rimborso anticipato occorre indicare una modalità di calcolo concreta e comprensibile, non bastando un rinvio astratto a un criterio giurisprudenziale nazionale; non devono invece essere menzionati diritti di scioglimento previsti solo dal diritto nazionale; le informazioni essenziali sui meccanismi extragiudiziali di reclamo devono essere inserite nel contratto, senza mero rinvio a documenti online. Se manca una delle informazioni obbligatorie e non è stata successivamente comunicata, il termine di recesso non decorre e il creditore non può opporre né decadenza né abuso del diritto, anche se il consumatore ha esercitato il recesso molto tempo dopo e ignorava il proprio diritto.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, lettera n), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), l), r), s), t), u), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 13 direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 23 direttiva 2008/48/CE

Credito ai consumatori: contenuto obbligatorio del contratto e effetti della mancata informazione sul recesso

La Corte è stata investita, in via pregiudiziale, dal Landgericht Ravensburg in tre controversie relative a contratti di credito al consumo conclusi per finanziare l’acquisto di autoveicoli. Le questioni vertevano sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE, in particolare sugli obblighi di informazione contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e sul diritto di recesso di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

Contesto fattuale e procedimenti principali

Le cause C-33/20, C-155/20 e C-187/20 riguardavano consumatori che avevano concluso contratti di credito con Volkswagen Bank, Skoda Bank, BMW Bank e Audi Bank per l’acquisto di veicoli destinati all’uso privato. In ciascun caso i consumatori avevano successivamente esercitato il recesso, contestato dagli istituti di credito come tardivo o abusivo.

Il giudice del rinvio evidenziava, tra l’altro, che:

  • il tasso d’interesse di mora era spesso indicato solo come tasso legale di base maggiorato di 5 punti percentuali;
  • il metodo di calcolo dell’indennizzo per rimborso anticipato rinviava a un quadro aritmetico finanziario elaborato dalla giurisprudenza tedesca;
  • i contratti non menzionavano taluni diritti di scioglimento previsti dal diritto nazionale, come quello per giusta causa ex articolo 314 BGB;
  • le informazioni sui meccanismi extragiudiziali di reclamo erano talvolta affidate a rinvii a regolamenti disponibili online.

Normativa rilevante

La Corte ha interpretato, in particolare, gli articoli 3, lettera n), 10, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), c), d), e), l), r), s), t), 13, 14, paragrafo 1, 22, paragrafo 1, e 23 della direttiva 2008/48/CE.

Nel diritto tedesco venivano in rilievo, fra le altre, le disposizioni del BGB sugli interessi di mora, sul diritto di recesso e sullo scioglimento dei contratti di credito, nonché le norme dell’EGBGB sul contenuto informativo dei contratti.

Questioni decise dalla Corte

La Corte ha esaminato, in sostanza, sei profili principali:

  • se il contratto debba indicare espressamente che si tratta di un contratto di credito collegato e a durata determinata;
  • se debbano essere riportate, con precisione numerica, le modalità di calcolo del tasso di mora e dell’indennizzo per rimborso anticipato;
  • se vadano indicate anche ipotesi di scioglimento previste solo dal diritto nazionale;
  • se la mancata informazione obbligatoria incida sul decorso del termine di recesso e consenta al creditore di opporre decadenza o abuso;
  • quali informazioni minime debbano comparire sul meccanismo extragiudiziale di reclamo.

Ragionamento della Corte: contratto di credito collegato e durata determinata

Per i contratti finalizzati all’acquisto dei veicoli finanziati tramite i concessionari, la Corte ha ritenuto che ricorresse la nozione di "contratto di credito collegato" ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48/CE. Ne consegue che il contratto deve indicare in modo chiaro e conciso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), che si tratta di un credito collegato e che è concluso per una durata determinata.

La Corte ha valorizzato la funzione informativa dell’articolo 10: il consumatore deve poter conoscere realmente la portata dei propri diritti e obblighi e comprendere la struttura economico-giuridica dell’operazione.

Tasso d’interesse di mora

Quanto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), la Corte ha affermato che il contratto deve indicare il tasso di mora applicabile al momento della conclusione del contratto sotto forma di percentuale concreta, e non soltanto mediante una formula o un rinvio generico.

Se il tasso di mora varia in funzione del tasso di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro, un rinvio a tale tasso di base è sufficiente solo a condizione che il contratto esponga chiaramente:

  • il metodo di calcolo del tasso di mora;
  • la frequenza della variazione del tasso di base;
  • le informazioni necessarie perché un consumatore medio possa calcolare il tasso applicabile.

Rimborso anticipato e indennizzo

Per l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), la Corte ha precisato che non è necessario indicare la formula aritmetica esatta dell’indennizzo per rimborso anticipato, ma il contratto deve descrivere le modalità di calcolo in modo concreto e facilmente comprensibile, così da permettere al consumatore di determinare, almeno approssimativamente, l’importo dovuto.

Un mero rinvio a un criterio giurisprudenziale nazionale, come il quadro aritmetico finanziario elaborato dal Bundesgerichtshof, non basta a soddisfare l’obbligo informativo.

Scioglimento del contratto e diritti previsti dal diritto nazionale

In relazione all’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), la Corte ha chiarito che la direttiva si riferisce al diritto di scioglimento di cui all’articolo 13, cioè ai contratti a durata indeterminata. Pertanto, per i contratti a durata determinata, come quelli in causa, la direttiva non impone di inserire nel contratto eventuali diritti di scioglimento previsti esclusivamente dal diritto nazionale.

La Corte ha aggiunto che gli Stati membri non possono introdurre un obbligo informativo ulteriore su tali diritti nazionali, in ragione dell’armonizzazione completa prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1.

Decadenza e abuso del diritto di recesso

Sul diritto di recesso ex articolo 14, paragrafo 1, la Corte ha statuito che, se una delle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, non è stata inserita nel contratto né comunicata successivamente, il termine di quattordici giorni non inizia a decorrere.

Da ciò discende che il creditore non può opporre la decadenza al consumatore che eserciti il recesso anche molto tempo dopo la conclusione del contratto. La Corte ha inoltre escluso che, in simile situazione, il creditore possa validamente invocare l’abuso del diritto: l’ordinamento dell’Unione non consente di trasformare in abuso l’esercizio di un diritto di recesso che è rimasto aperto proprio per l’inadempimento informativo del professionista.

Meccanismi extragiudiziali di reclamo e ricorso

Quanto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), la Corte ha stabilito che il contratto deve contenere le informazioni essenziali relative ai meccanismi extragiudiziali di reclamo o ricorso disponibili, inclusi, se del caso:

  • il costo di ciascun meccanismo;
  • le modalità di presentazione del reclamo o ricorso;
  • l’indirizzo fisico o elettronico a cui inviarlo;
  • gli altri requisiti di forma essenziali.

Non è sufficiente un semplice rinvio a un regolamento di procedura consultabile su Internet o ad altro documento esterno.

Dispositivo e principi affermati

La Corte ha quindi risposto in senso sostanzialmente favorevole alla protezione del consumatore, affermando che la direttiva 2008/48 richiede un’informazione contrattuale completa, concreta e immediatamente comprensibile. La mancanza di tali informazioni impedisce il decorso del termine di recesso e impedisce al creditore di opporre sia la decadenza sia l’abuso del diritto, rafforzando così l’effettività della tutela accordata al consumatore in materia di credito al consumo.

Come è indicizzato

Materiecredito ai consumatoritutela dei consumatoricontratti collegatidiritto di recessoinformazioni contrattuali obbligatorie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.