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Sentenza

Sentenza n. 1172/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, notificato il 18 ottobre 2025, con il quale è stato ordinato al ricorrente, per la durata di anni tre, il divieto di accesso e di stazionamento nei pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento posti in alcune vie del Comune di -OMISSIS-; - annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, notificato il 18 ottobre 2025, con il quale è stato vietato al ricorrente, per la durata di anni 1, di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche; - annullamento della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 17 settembre 2025, di diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata ex L. n.241/1990 il 15 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti del Questore di Vibo Valentia: divieto di accesso e stazionamento in pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento per tre anni e divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive per un anno, oltre al diniego di accesso agli atti d'indagine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il daspo urbano adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, il daspo sportivo adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e il diniego di accesso agli atti d'indagine. Le misure traevano origine da una rissa verificatasi nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2025 all'interno e nei pressi di un esercizio commerciale, alla quale il ricorrente sarebbe partecipato attivamente, risultando indagato per rissa continuata ai sensi dell'art. 588 c.p. Il ricorrente ha dedotto, quanto al daspo urbano, l'insussistenza dei presupposti e della pericolosità sociale, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'insufficienza della motivazione e l'assenza di una valutazione individualizzata; ha inoltre contestato la durata massima triennale e l'ampiezza territoriale del divieto, invocando proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Con riferimento alla contestuale adozione del daspo urbano e del daspo sportivo, ha dedotto la duplicazione illegittima di misure preventive fondate sul medesimo fatto, lo sviamento di potere, la natura sostanzialmente afflittiva della duplicazione e la violazione del ne bis in idem sostanziale, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Quanto al diniego di accesso, ha sostenuto l'illegittimità del rifiuto di ostensione degli atti di indagine sottesi ai provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria del daspo urbano, fondata sulla comunicazione di notizia di reato e sugli elementi investigativi dai quali emergeva la partecipazione attiva del ricorrente a una violenta rissa tra gruppi contrapposti. Trattandosi di misura preventiva e cautelare, non penale, il giudizio di pericolosità non richiede lo standard probatorio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma può fondarsi sul criterio del più probabile che non; la notizia di reato è stata considerata sufficiente, nel caso concreto, a sostenere il giudizio di pericolosità. L'episodio unico non escludeva la misura, data la sua gravità e il carattere violento della condotta. La durata triennale, pur non specificamente motivata, è stata ritenuta proporzionata alla gravità dell'episodio e al coinvolgimento attivo contestato. Anche l'estensione territoriale è stata ritenuta ragionevole, poiché limitata ad alcune vie, ai fine settimana e ai giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria serale e notturna, con possibilità di chiedere autorizzazioni per esigenze di mobilità, salute o lavoro. Il TAR ha escluso l'illegittima duplicazione delle misure: daspo urbano e daspo sportivo tutelano il medesimo interesse generale, ma operano in ambiti diversi, rispettivamente rispetto ai rischi della movida e a quelli delle manifestazioni sportive, e sono pertanto complementari e non punitive. Ha quindi escluso la violazione del ne bis in idem. È stata inoltre ritenuta legittima la negazione dell'accesso agli atti d'indagine, poiché l'art. 329 c.p.p. impone il segreto investigativo sino a quando l'imputato non possa averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari; tale esigenza prevale, nella fattispecie, sul diritto di accesso. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. dalla l. n. 48/2017

    Il daspo urbano è disposto nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, ove si ravvisi un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

    La misura ha natura preventiva e cautelare, non penale; il giudizio di pericolosità può essere fondato sulla notizia di reato e deve essere valutato secondo il criterio del più probabile che non. La durata può variare da uno a tre anni e l'estensione concreta del divieto deve risultare proporzionata alle esigenze preventive.

  • art. 13-bis, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Il daspo urbano non può avere durata inferiore a un anno e superiore a tre anni.

    La durata massima triennale può essere ritenuta legittima anche in presenza di motivazione non analitica, quando la gravità dell'episodio e la pericolosità della condotta rendano proporzionata la misura.

  • art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Il daspo sportivo è una misura preventiva distinta dal daspo urbano e può essere applicato per prevenire i rischi connessi alle manifestazioni sportive.

  • art. 329 c.p.p.

    Impone l'obbligo del segreto per gli atti di indagine fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    La segretezza degli atti d'indagine prevale, nella fase coperta dal segreto, sul diritto di accesso agli atti richiesti dal destinatario della misura preventiva.

  • art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diritto di accesso non consente l'ostensione di atti coperti dal segreto investigativo previsto dalla disciplina processuale penale.

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa insussistenza della pericolosità sociale, ma il motivo è stato respinto.

Massime di principio

  • Il daspo urbano previsto dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione penale; il relativo giudizio di pericolosità può essere fondato sulla notizia di reato e non richiede lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una valutazione secondo il criterio del più probabile che non.
  • Anche un unico episodio può giustificare il daspo urbano quando, per gravità, natura violenta e concreta partecipazione dell'interessato, sia idoneo a evidenziare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.
  • La durata massima del daspo urbano può essere ritenuta proporzionata alla gravità dell'episodio e alla pericolosità della condotta, anche se la motivazione sulla durata non è analitica, purché il provvedimento consenta di ricostruire le ragioni della scelta.
  • L'estensione territoriale e temporale del daspo urbano è ragionevole quando sia circoscritta ai luoghi, agli orari e ai periodi maggiormente esposti ai rischi che la misura intende prevenire, lasciando salve autorizzazioni per comprovate esigenze di mobilità, salute o lavoro.
  • Daspo urbano e daspo sportivo possono essere adottati contestualmente in relazione al medesimo episodio quando operano in ambiti preventivi diversi, rispettivamente per i rischi della movida e per quelli delle manifestazioni sportive; la loro applicazione congiunta non integra, di per sé, una violazione del ne bis in idem, perché le misure hanno natura preventiva e sono complementari.
  • Il diritto di accesso non prevale sul segreto investigativo previsto dall'art. 329 c.p.p.; gli atti d'indagine coperti da tale segreto non sono ostensibili sino alla cessazione del vincolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale penale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

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