Cassazione Civile, Ordinanza n. 17827/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2006 senza utilizzare perdite pregresse che, secondo quanto poi dedotto, avrebbero inciso sulla determinazione dell'IRES dovuta. Il 31 dicembre 2011 presentava una dichiarazione integrativa per correggere l'errore e far emergere un credito da rimborso, chiedendo poi all'Ufficio la restituzione delle somme. A seguito del silenzio dell'Amministrazione, proponeva ricorso avverso il diniego tacito, ma CTP e CTR respingevano la domanda, ritenendo tardiva l'istanza di rimborso. In cassazione la società deduceva: 1) violazione del principio di non contestazione e del giudicato interno sulla spettanza delle perdite pregresse; 2) tempestività della dichiarazione integrativa in melius ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.lgs. n. 322/1998, entro il termine di accertamento di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il rimborso fosse stato richiesto tempestivamente tramite la dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi riuniti. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla spettanza del credito, rilevando che il primo giudice aveva respinto il ricorso solo per tardività dell'istanza di rimborso e quindi senza statuire, neppure implicitamente, sulla sussistenza del credito. Sul piano sostanziale ha ribadito l'orientamento per cui la dichiarazione integrativa in melius, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, è utilizzabile per correggere errori od omissioni del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai fini della compensazione del credito eventualmente risultante; tuttavia, quando il contribuente abbia versato somme non dovute, egli può comunque contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria, ma per ottenere il rimborso deve rispettare il termine di decadenza di quarantotto mesi dal versamento previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Poiché l'ultimo versamento indebito relativo all'anno 2006 era avvenuto nel novembre 2007, la domanda di rimborso formulata il 31 dicembre 2011 è stata considerata tardiva. La Corte ha quindi confermato il diniego del rimborso e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per lamentare la violazione del principio di non contestazione, ma ritenuto non fondato nei termini prospettati
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso giudicato interno, escluso dalla Corte
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in connessione con il giudicato e il processo tributario
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.lgs. n. 322 del 1998
la dichiarazione integrativa in melius per correggere errori od omissioni va presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo ai fini della compensazione del credito, non per derogare al termine di decadenza del rimborso
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come termine di accertamento entro cui sarebbe stata tempestiva la dichiarazione integrativa; la Corte non lo assume come termine utile per il rimborso
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
il rimborso delle imposte non dovute deve essere richiesto entro quarantotto mesi dal versamento; decorso tale termine la domanda è tardiva
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria difensiva
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La correzione in melius della dichiarazione fiscale non equivale, di per sé, a tempestiva domanda di rimborso: la disciplina dell'integrativa e quella del rimborso operano su piani distinti.
- L'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 consente l'utilizzo della dichiarazione integrativa per emendare errori od omissioni del contribuente entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, principalmente ai fini della compensazione del credito emergente.
- Se il contribuente ha versato imposte non dovute, può sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa dell'Amministrazione, ma per ottenere la restituzione delle somme deve rispettare il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Il giudicato interno sulla spettanza di un credito non si forma quando il primo giudice respinga la domanda esclusivamente per tardività dell'istanza, senza pronunciarsi sul merito della debenza del credito stesso.
- Nel processo tributario, la deduzione di un preteso credito da rimborso richiede la distinzione tra accertamento dell'an debeatur e tempestività della domanda restitutoria.
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