Cassazione Civile, Ordinanza n. 01485/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra un ente sanitario pubblico e un collaboratore, poi adito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto svolto dal 10 marzo 2005 al 17 luglio 2008, con conseguente nullità dei contratti di co.co.co. per mancanza dei presupposti di legge, in particolare dell'assenza di uno specifico progetto, e con domanda di differenze retributive e regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'ente, ritenendo in particolare inefficace una clausola inserita nei contratti con cui il collaboratore dichiarava di non avere null'altro a pretendere per ragioni estranee alla collaborazione, perché configurava una rinuncia generica e preventiva a diritti futuri, e confermando la subordinazione sulla base delle modalità concrete di svolgimento della prestazione (orari prestabiliti, turni, reperibilità, soggezione al potere gerarchico). In Cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2113 c.c., sostenendo che la clausola negoziale costituiva rinuncia a diritti determinati o determinabili, relativi a diritti secondari e non fondamentali, dunque validamente disponibili; 2) violazione degli artt. 7 d.lgs. 165/2001, 110, comma 6, d.lgs. 267/2000 e 409, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse qualificato il rapporto come subordinato valorizzando solo l'assoggettamento organizzativo, senza considerare altri indici contrari alla subordinazione (assenza di badge, autonomia operativa, assunzione del rischio, possibilità di lavorare per altri enti, scelta sulle modalità di erogazione del compenso).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 2113 c.c. tutela non solo i diritti di natura retributiva o risarcitoria, ma più in generale tutte le posizioni regolate da norme inderogabili, e che la clausola in esame costituiva una rinuncia preventiva, generica e indeterminata a diritti futuri derivanti dall'eventuale concreta subordinazione del rapporto; una siffatta clausola è nulla e radicalmente inefficace perché mira a regolare in modo diverso da legge o contratto collettivo gli effetti del rapporto di lavoro futuro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e non conforme all'art. 366, n. 4, c.p.c.: il ricorrente non ha individuato specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate, ma ha proposto una critica di merito sulla valutazione delle prove, sottratta al sindacato di legittimità. L'ente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2113 c.c.
La norma tutela la indisponibilità dei diritti del lavoratore assoggettando a annullabilità le rinunce e transazioni su diritti già maturati e, in caso di rinuncia preventiva a diritti ancora non sorti o maturati, consente di ritenere la pattuizione nulla perché diretta a derogare in peius alla disciplina inderogabile del rapporto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifiche argomentazioni che mettano a confronto la decisione impugnata con la norma asseritamente violata; non basta una critica fattuale o probatoria.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo chiaro e autosufficiente le norme violate e le affermazioni della sentenza che si assumono in contrasto con esse, altrimenti è inammissibile.
art. 7, d.lgs. 165/2001
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto, senza che la censura sia stata accolta.
art. 110, comma 6, d.lgs. 267/2000
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto, senza che la censura sia stata accolta.
art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di lavoro, senza esito favorevole.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di lavoro subordinato, la tutela dell'art. 2113 c.c. non riguarda soltanto i diritti retributivi o risarcitori in senso stretto, ma anche ogni posizione disciplinata da norme inderogabili poste a protezione del lavoratore.
- La rinuncia preventiva, generica e indeterminata a diritti futuri derivanti da un rapporto di lavoro potenzialmente subordinato è nulla e radicalmente inefficace, perché non si limita a disporre di diritti già maturati ma altera in via anticipata il regime inderogabile del rapporto.
- Se il motivo di ricorso per cassazione deduce violazione di legge, il ricorrente deve individuare specificamente le norme violate e spiegare in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse; una censura che si risolva nella diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo dipende dalla valutazione complessiva degli indici concretamente emersi; in cassazione non è possibile sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge.
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