Cassazione Penale, Sentenza n. 11141/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Genova relativa al reato di cui all'art. 640 c.p., svolgendo due motivi: (1) abnormità del provvedimento sia strutturale (sostiene che il GIP ha archiviato in assenza di una espressa richiesta del Pubblico Ministero per i fatti di truffa contrattuale) sia funzionale (la mancata richiesta del PM avrebbe determinato una stasi del procedimento e sarebbero necessari ulteriori accertamenti); (2) mancata pronuncia di incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria di Torino.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione adottata nell'udienza camerale, ex artt. 408-410 c.p.p., rientri nella discrezionalità del GIP e non sia affetta da 'abnormità strutturale' o 'funzionale', tenuto conto della possibilità di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Inoltre la presunta violazione in tema di competenza territoriale non poteva costituire valido motivo di ricorso in cassazione avverso decisioni assunte in udienza camerale, per il limite dettato dall'art. 409, comma 6, c.p.p. La Corte ha altresì escluso la valutabilità della documentazione prodotta successivamente non presente nel fascicolo al momento della decisione (sentenza di patteggiamento e lodo arbitrale). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Reato contestato (truffa); la Corte ha ritenuto non configurabile tale reato rispetto agli elementi emersi e quindi legittima l'archiviazione disposta sul punto.
artt. 408-410 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento camerale per le opposizioni all'archiviazione e l'adozione dell'ordinanza di archiviazione; attribuisce al GIP un margine discrezionale nella valutazione della fondatezza della richiesta del PM.
art. 414 cod. proc. pen.
Consente la riapertura delle indagini, per cui l'archiviazione non determina una stasi processuale definitiva.
art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
Tassatività dei mezzi di impugnazione contro provvedimenti emessi in udienza camerale: la cassazione è ammessa solo per vizi relativi al rispetto delle regole a garanzia del contraddittorio formale, non per contestare le valutazioni di merito alla base della decisione.
art. 2621-bis cod. civ.
Norma relativa al diverso illecito per il quale l'imputato ha patteggiato successivamente; il relativo atto è stato ritenuto irrilevante ai fini della valutazione dell'impugnazione sull'archiviazione.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che giustifica l'irrogazione di sanzioni pecuniarie equitative per ricorsi manifestamente infondati o caratterizzati da colpa processuale.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, n. 13916/2022; Sez. 7, ord. n. 28532/2017; Sez. 4, n. 1557/2016)
Precedenti che affermano che non è abnorme l'archiviazione che esclude la configurabilità di un reato denunciato ma non iscritto nel registro delle notizie di reato, e che il GIP può motivare autonomamente rispetto al PM e alla persona offesa.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione adottata in udienza camerale rientra nella discrezionalità del GIP e non è automaticamente 'abnorme' se diverge dalle richieste del PM o dalle ragioni della persona offesa.
- L'esclusione della configurabilità di un reato da parte del GIP è legittima anche quando il PM non abbia iscritto il reato; il giudice può motivare autonomamente il proprio convincimento.
- L'archiviazione non provoca una stasi processuale definitiva: il sistema prevede la possibilità di riaprire le indagini (art. 414 c.p.p.).
- Le questioni di competenza territoriale non possono essere sollevate in cassazione contro provvedimenti adottati in udienza camerale, salvo il caso di violazione delle regole che garantiscono il contraddittorio formale (art. 409, comma 6, c.p.p.).
- Documentazione nuova, non presente nel fascicolo al momento della decisione impugnata, è in genere inammissibile in sede di ricorso per cassazione per vizi relativi a quella decisione.
- Ricorsi infondati o manifestamente colpevoli possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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