Cassazione Penale, Ordinanza n. 09002/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella forma di lieve entità, con aggravante contestata ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena. La pena era stata rideterminata in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa a seguito di concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. La censura mirava quindi al trattamento sanzionatorio, ma senza indicare specifici elementi di fatto o di diritto a sostegno della doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze erano non consentite perché rivolte contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e formulate in modo generico, con riferimento alla sola congruità della pena e senza l'indicazione delle basi fattuali o giuridiche della censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
norma richiamata per il concorso di persone nel reato, quale titolo di responsabilità dell'imputato
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, oggetto della condanna
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravante contestata nel giudizio di merito e richiamata nella sentenza impugnata
art. 599-bis c.p.p.
norma che disciplina la sentenza resa a seguito di concordato tra le parti; la Corte afferma che contro tale decisione non sono proponibili doglianze generiche sulla congruità della pena
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa a seguito di concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può risolversi in una censura generica sulla congruità della pena, se non sorretta dall'indicazione di specifici errori di fatto o di diritto.
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile se si limita a contestarne l'adeguatezza senza confrontarsi con i presupposti della decisione impugnata e senza sviluppare una motivazione puntuale.
- L'inammissibilità del ricorso, quando imputabile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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