Cassazione Penale, Sentenza n. 24186/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (11/08-10/09/2021) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati tra cui associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi al traffico di stupefacenti. Il ricorrente lamentava, in primo luogo, inosservanza dell'obbligo di motivazione imposto dalla sentenza rescindente della Cassazione (art. 623 c.p.p.), sostenendo che il giudice del rinvio non aveva adeguatamente motivato il giudizio sulla gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiosa e alla partecipazione specifica di Reale; in secondo luogo denunciava difetto e contraddittorietà della motivazione circa la struttura del sodalizio (se dotato di organizzazione autonoma nel traffico di stupefacenti) e circa i ruoli e la stabilità della partecipazione di Reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che i motivi di impugnazione fossero collegati e generici e che il ricorrente non avesse effettivamente confrontato le censure con la motivazione del Tribunale, che aveva ripreso e integrato la motivazione dell'ordinanza originaria. La Corte ha inoltre confermato la correttezza dell'approccio del Tribunale sul punto che l'eventuale assorbimento dell'associazione specializzata per il traffico di stupefacenti nell'associazione mafiosa non è incompatibile nella fase cautelare, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul concorso tra tipi associativi (necessità di una struttura autonoma per far configurare l'associazione specializzata). Quanto alla posizione di Reale, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse indicato elementi indiziari specifici (rapporto fiduciario con il capo, ruolo come assaggiatore/tagliatore di cocaina, attività di spaccio e coinvolgimento in estorsioni) idonei a fondare la gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi richiamati dalla Corte Cost., sent. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è al centro dell'impugnazione: la Corte conferma che la misura cautelare è fondata sulla gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un'associazione di tipo mafioso. Si evidenzia che, nella fase cautelare, è ammissibile fondare tale giudizio su compendi indiziari che mostrino ruolo, rapporti fiduciari e partecipazione a condotte tipiche del sodalizio.
art. 623 c.p.p.
Richiamato rispetto all'obbligo del giudice del rinvio di ottemperare ai rilievi della Cassazione in caso di annullamento per difetto di motivazione; la Corte rileva però che il ricorrente non ha specificamente contestato la nuova motivazione del Tribunale, rendendo il motivo di ricorso generico.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Usata per distinguere l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dall'associazione di tipo mafioso: la Corte ricorda che la convivenza di entrambe le fattispecie richiede in fatto che il traffico sia gestito da una struttura autonoma dedicata; in sua mancanza è possibile l'assorbimento del reato associativo speciale in quello mafioso.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte la applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimettendo al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Riferita in tema di cassa delle ammende: la somma a carico del ricorrente è disposta in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione è inammissibile se contiene censure generiche e non confronta puntualmente la motivazione impugnata; è necessario indicare espressamente quali passaggi motivazionali si contestano e perché.
- Se la Cassazione annulla per difetto di motivazione e rinvia al giudice del rinvio, il ricorrente deve focalizzare il gravame sui punti che il giudice del rinvio avrebbe dovuto integrare; altrimenti la censura risulta generica.
- Nel bilanciamento cautelare, la gravità indiziaria può fondarsi su un insieme di elementi (rapporti fiduciari, ruoli operativi, partecipazione a reati fine) che consentono di ritenere la partecipazione a un'associazione mafiosa, anche senza una rigida divisione dei ruoli.
- La coesistenza di un'associazione mafiosa e di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede, per la configurazione del concorso di reati, che il traffico sia gestito da una struttura organizzativa autonoma; in sua assenza il reato associativo speciale può essere assorbito nel reato di stampo mafioso.
- In sede di impugnazione cautelare è importante contestare espressamente gli argomenti usati dal giudice (non limitarsi a affermazioni generiche) e produrre, se possibile, elementi probatori o argomentazioni logiche alternative.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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