Cassazione Penale, Ordinanza n. 04113/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato il suo reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trapani, il quale aveva solo parzialmente accolto l'istanza di risarcimento/compensazione per asserita detenzione inumana ex art. 35-ter ord. pen., deducendo di avere subito, in diversi periodi tra il 10/05/2017 e il 30/06/2023, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU presso l'Istituto di Trapani. Nel ricorso per cassazione egli riproponeva le medesime doglianze già formulate nel reclamo, senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso la violazione convenzionale considerando sia lo spazio pro capite superiore a 3 mq, sia una valutazione complessiva delle condizioni strutturali, logistiche e del regime trattamentale. La Corte rilevava inoltre che il ricorso era proponibile soltanto per violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non si confrontasse adeguatamente con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, limitandosi a reiterare censure già esaminate e non aggredendo la ratio decidendi, con conseguente aspecificità del motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Costituisce il rimedio compensativo per la detenzione inumana o degradante; non ogni lesione astrattamente tutelabile in via inibitoria può fondarne l'applicazione, ma solo quella idonea a provocare uno sconforto e un'afflizione eccedenti l'inevitabile sofferenza connessa alla detenzione.
art. 35-bis ord. pen.
È richiamato come azione inibitoria distinta dal rimedio compensativo: la sua tutela non è automaticamente sufficiente per ottenere il risarcimento/compensazione ex art. 35-ter ord. pen.
art. 3 CEDU
Parametro di valutazione della dignità della detenzione; la Corte dà rilievo alla mancata emersione di una violazione, anche in ragione dello spazio minimo pro capite e della valutazione complessiva delle condizioni detentive.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, e in mancanza di elementi per escludere la colpa, è dovuto il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di compensazione per detenzione inumana, il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limita a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito.
- Il rimedio compensativo per il trattamento detentivo contrario a dignità non può essere riconosciuto per qualunque violazione delle condizioni carcerarie astrattamente censurabile, ma solo per violazioni capaci di determinare un'afflizione eccedente la fisiologica sofferenza connessa alla privazione della libertà.
- Ai fini della verifica della violazione dell'art. 3 CEDU, il giudice può fondare il proprio giudizio su una valutazione complessiva delle condizioni detentive, comprensiva dello spazio pro capite, delle caratteristiche strutturali e logistiche dell'istituto e del regime trattamentale effettivamente praticato.
- Nel ricorso per cassazione, quando il mezzo è consentito soltanto per violazione di legge, non sono ammissibili censure meramente reiterative o generiche che non aggrediscano la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
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