Cassazione Civile, Ordinanza n. 19135/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva presentato istanza di rimborso IRPEF per l'anno 2004, sostenendo che alcune somme percepite nell'ambito di contributi regionali per la formazione all'autoimpiego dovessero essere considerate esenti o comunque non imponibili, perché assimilabili a borse di studio. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva impugnato il diniego davanti alle commissioni tributarie e ottenuto ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della legge regionale siciliana n. 17 del 2004 e dell'art. 50, comma 1, lett. c), TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 76 della legge regionale, norma non retroattiva, per esentare da tassazione i contributi; con il secondo ha dedotto, sotto diverso profilo, la violazione della medesima normativa regionale e dell'art. 47, comma 1, lett. c), TUIR, contestando la sottrazione delle somme alla disciplina impositiva delle borse di studio e degli assegni per fini di studio o addestramento professionale. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, ritenendo i motivi specifici e intellegibili. Ha poi ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso: le erogazioni regionali per formazione all'autoimpiego, per la loro funzione formativa e di addestramento professionale, rientrano nella previsione dell'art. 47, comma 1, lett. c), TUIR e sono quindi imponibili; l'art. 76 della legge regionale siciliana n. 17 del 2004, che le ha successivamente esentate da IRPEF, ha natura innovativa e non retroattiva, sicché non si applica alle somme relative all'anno 2004. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in senso eccessivamente formalistico; non richiede la trascrizione integrale degli atti se il loro contenuto è specificamente indicato e la loro presenza nei fascicoli di merito è segnalata.
art. 47, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, in assenza di rapporto di lavoro dipendente con l'erogante, sono assimilate al reddito di lavoro dipendente e quindi soggette a imposizione.
art. 50, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dal ricorrente come disposizione vigente corrispondente alla disciplina dell'assimilazione al reddito di lavoro dipendente.
art. 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le somme imponibili devono essere assoggettate alle aliquote progressive per scaglioni di reddito.
art. 2, l.r. Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3
Prevede contributi a fondo perduto per soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva e di formazione all'autoimpiego, aventi finalità formativa e di inserimento nel lavoro.
art. 76, l.r. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17
Ha introdotto l'esenzione IRPEF per le erogazioni regionali in questione, ma con carattere innovativo e non retroattivo.
L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 4
Richiamata come termine di assimilazione delle erogazioni regionali alle borse di studio.
Massime di principio
- Le erogazioni pubbliche destinate alla formazione professionale o all'addestramento, quando abbiano funzione di sostegno a percorsi formativi e di inserimento lavorativo, rientrano nella categoria delle somme imponibili assimilate al reddito di lavoro dipendente, salvo una specifica previsione di esenzione applicabile ratione temporis.
- Una norma successiva che introduca un'esenzione fiscale ha natura innovativa, salvo espresso effetto retroattivo, e non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità e il principio di autosufficienza non impongono la trascrizione integrale degli atti richiamati, purché il loro contenuto sia puntualmente indicato e sia possibile individuarli nei fascicoli di merito.
- L'interesse all'impugnazione richiede un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile dalla rimozione della decisione censurata, non bastando un interesse astratto alla corretta soluzione della questione di diritto.
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