Sentenza n. 1397/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) della nota in data 25 marzo 2026 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha comunicato che «con deliberazione di Giunta Comunale -OMISSIS-del 18.03.2026 l’Amministrazione ha stabilito non accogliere la Sua richiesta di integrazione rette di ricovero … per l’anno 2026 acquisita al prot -OMISSIS-», in quanto il «Regolamento Comunale dei Servizi Sociali prevede … la possibilità di erogare il contributo previa verifica delle entrate effettive del ricoverato e dell’eventuale nucleo familiare e comunque l’ammontare del beneficio deve essere determinato in misura non superiore alla differenza esistente tra il valore della retta e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell’assistito e dei suoi familiari. Dalla verifica …sulla situazione economico patrimoniale … risulta che la stessa sia in grado di far fronte con le proprie risorse alla retta mensile della struttura»; B) della predetta delibera della Giunta Comunale conosciuta in data 16 maggio 2025, nonché dei seguenti atti presupposti e preparatori: - in parte qua, il «Regolamento dei servizi sociali», approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2019; - la delibera della Giunta Comunale -OMISSIS- in data 27 febbraio 2025 in materia di «Attuazione del regolamento dei servizi sociali comunali: definizione soglie di accesso, agevolazioni e benefici riconoscibili, tariffe dei servizi erogati ed eventuali quote di contribuzione dell’utenza Marzo 25 – Febbraio 26»; - la delibera della Giunta Comunale -OMISSIS-in data 13 febbraio 2026 in materia di «Attuazione del regolamento dei servizi sociali comunali: definizione soglie di accesso, agevolazioni e benefici riconoscibili, tariffe dei servizi erogati ed eventuali quote di contribuzione dell’utenza Marzo 26 – Febbraio 27»; - la relazione riservata dell’assistente sociale, datata 18 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’integrazione comunale al costo della retta della struttura residenziale per l’anno 2026, unitamente agli atti presupposti e preparatori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Comune le aveva negato, per l’anno 2026, la compartecipazione al costo della retta della struttura residenziale presso la quale era ospitata. Il diniego era motivato dal regolamento comunale dei servizi sociali e dalla ritenuta capacità economico-patrimoniale dell’interessata di sostenere integralmente la retta. La ricorrente ha dedotto molteplici censure, lamentando in concreto l’illegittimità del diniego, che le imponeva di sostenere un costo annuale quasi triplo rispetto al proprio ISEE. Sono stati impugnati anche il regolamento comunale, le deliberazioni della Giunta relative alla definizione delle soglie di accesso, delle agevolazioni e delle quote di contribuzione, nonché la relazione riservata dell’assistente sociale.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato una deliberazione di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, annullando la deliberazione presupposta al diniego e accogliendo l’istanza di compartecipazione alla retta, con rinvio al servizio competente per la determinazione della quota a carico dell’Ente secondo i criteri regolamentari vigenti e la normativa statale applicabile. La ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio. Il TAR, rilevata la sopravvenuta eliminazione dell’atto lesivo e la nuova determinazione favorevole dell’Amministrazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate, poiché l’autotutela è intervenuta prima della camera di consiglio cautelare, sebbene dopo la proposizione del ricorso. La ricorrente è stata ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso è stata riservata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato richiamato quale base normativa dell’annullamento d’ufficio con cui il Comune ha rimosso la deliberazione presupposta al diniego e accolto l’istanza di compartecipazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento di autotutela che rimuove l’atto impugnato e accoglie la pretesa sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa risulta integralmente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando, previamente avvisate le parti, la sopravvenienza decisiva risulta documentata e non residuano questioni da decidere ai fini della domanda principale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione, pur intervenendo dopo la proposizione del ricorso, esercita l’autotutela prima della camera di consiglio cautelare e soddisfa la pretesa del ricorrente.
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