Ordinanza n. 76/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determina del Direttore Generale dell’Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo n. 35 del 4 febbraio 2026, recante l’aggiudicazione della procedura di gara telematica aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 con CIG B547650D9A, espletata per conto dell’ASP 1 Teramo, in favore dell’operatore economico Cooperativa Sociale Sanitalia Service (in RTI con Assistenza 2000 Società Cooperativa Sociale), comunicata alla ricorrente in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: (i) il verbale di gara n. 9 del 30 ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione, rilevato che il RTI con capogruppo Cooperativa Sociale Sanitalia Service ha allegato nell’offerta economica lo stesso PEF predisposto dalla Stazione Appaltante, ha ritenuto di poter richiedere in merito opportuni chiarimenti, anziché escluderlo; (ii) il verbale di gara n. 11 dell’11 novembre 2025, con cui la Commissione, preso atto dei chiarimenti prodotti dal RTI Sanitalia Service, ritenuti gli stessi adeguati e giudicato il PEF allegato nell’offerta economica conforme agli atti di gara, nonché adeguato e sostenibile, ha proposto l’aggiudicazione in favore del RTI Sanitalia Service; E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; NONCHÉ PER LA CONDANNA al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, a mezzo del subentro della stessa nell’aggiudicazione e ove occorra nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura di gara telematica aperta per l'affidamento di un servizio in favore di un RTI, nonché i verbali con cui la commissione ha ammesso chiarimenti sul PEF prodotto dal RTI e ha ritenuto tale PEF conforme, adeguato e sostenibile
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore di un RTI concorrente e gli atti presupposti, deducendo l'illegittimità della decisione della commissione di non escludere il RTI nonostante avesse allegato all'offerta economica lo stesso PEF predisposto dalla stazione appaltante. La commissione aveva richiesto chiarimenti, ritenendoli poi adeguati, e aveva giudicato il PEF conforme agli atti di gara, nonché adeguato e sostenibile. Dal provvedimento cautelare emerge, in particolare, che i motivi riguardano i costi del servizio e che il ricorrente ha prospettato anche la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento in forma specifica mediante subentro, o in subordine per equivalente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, in termini di prima valutazione cautelare, riscontri oggettivi nei documenti di causa a sostegno dei motivi di ricorso, con particolare riferimento ai costi del servizio; tali elementi non sono apparsi prima facie superati dalle controdeduzioni delle parti avverse. Ha quindi ravvisato un fumus boni iuris sufficiente per accogliere la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice ha considerato che la sospensione non avrebbe pregiudicato la continuità del servizio né l'interesse dell'aggiudicataria, che continuava a gestire il servizio fino alla stipula del contratto di affidamento, in attesa dell'imminente decisione di merito. Sono stati sospesi i provvedimenti impugnati, fissata l'udienza pubblica di merito per il 28 aprile 2026 e compensate le spese della fase cautelare. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura di gara telematica aperta oggetto della controversia; nel provvedimento non è fornita un'interpretazione specifica della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni invocate per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la questione non è decisa nell'ordinanza cautelare.
art. 124 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento per equivalente; la domanda non è decisa nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza negli atti di gara di riscontri oggettivi a sostegno dei motivi di ricorso, non superati prima facie dalle controdeduzioni dell'amministrazione e delle altre parti, è idonea a integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere gli atti impugnati.
- Nel bilanciamento cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione può essere disposta quando non comprometta la continuità del servizio e l'aggiudicatario possa proseguire la gestione nelle more dell'imminente decisione di merito.
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