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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A568B n. 31647 del 29/07/2025

AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR - INFORMAZIONI FORNITE

AGCMA568B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel subprocedimento A568B, relativo all’istruttoria principale A568 su un possibile abuso di posizione dominante di Ryanair nei mercati del trasporto aereo passeggeri da/per l’Italia, l’AGCM ha accertato che Ryanair DAC ha omesso di produrre documentazione interna in realtà disponibile e ha fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a richieste di informazioni del 31 ottobre e del 14 dicembre 2023. L’Autorità ha ritenuto che diversi documenti interni rinvenuti in ispezione integrassero business plan o documenti di pianificazione strategica, smentendo la tesi di totale assenza di pianificazione formalizzata. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.344.400 euro.

Ryanair DAC: omissione di documentazione interna e informazioni fuorvianti nelle richieste istruttorie nel procedimento A568; violazione accertata e sanzione di 1.344.400 euro

Ryanair DAC – omissione di documentazione interna e informazioni fuorvianti in risposta a richieste istruttorie

Il provvedimento A568B riguarda la condotta di Ryanair DAC nel corso dell’istruttoria A568, avviata per un possibile abuso di posizione dominante nei mercati del trasporto aereo passeggeri da e per l’Italia. L’Autorità ha accertato una violazione dell’art. 14, comma 5, lettera d), della legge n. 287/1990, ritenendo che la società abbia omesso di fornire documentazione interna già disponibile e abbia reso informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti sulle modalità di pianificazione strategica e commerciale del gruppo.

Parti e origine del procedimento

Ryanair DAC è una compagnia aerea low cost irlandese, controllata da Ryanair Holdings plc e parte di un gruppo operativo in Europa tramite varie controllate. Il procedimento principale A568 era stato avviato il 14 settembre 2023 per verificare se Ryanair, ritenuta dominante nei mercati del trasporto di linea passeggeri che interessano gli aeroporti italiani, avesse posto in essere condotte idonee a ostacolare le agenzie di viaggio fisiche e online nell’acquisto e rivendita dei biglietti, anche mediante condizioni peggiorative tramite GDS, al fine di favorire le vendite dirette sul proprio sito.

Richieste di informazioni e risposte della parte

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha inviato due richieste di informazioni, il 31 ottobre 2023 e il 14 dicembre 2023. La prima chiedeva, tra l’altro, i business plan relativi all’Italia elaborati nel triennio 2021-2023. La seconda chiariva che dovevano intendersi ricompresi anche documenti di pianificazione strategica comunque denominati e in qualunque forma predisposti, anche se riferiti solo in parte all’Italia, includendo espressamente esempi come strategic plan, operational plan, presentazioni al Board, verbali, documenti interni di altre funzioni e decisioni su flotta, basi operative e posizionamento di mercato.

Ryanair DAC ha risposto sostenendo di non predisporre business plan formali né per l’Italia né per gli altri paesi serviti e che le decisioni di pianificazione fossero assunte in modo continuativo e dinamico, senza formalizzazione documentale, salvo poche decisioni strategiche sottoposte ad azionisti e investitori. In risposta alla seconda richiesta, la società ha trasmesso solo due documenti pubblici: una circolare agli azionisti e una presentazione per il Capital Markets Day.

Documentazione ispettiva e confutazione della tesi difensiva

A seguito dell’estensione soggettiva del procedimento a Ryanair Holdings plc, la CCPC irlandese ha svolto ispezioni a Dublino per conto dell’Autorità. Solo dopo il contenzioso cautelare instaurato da Ryanair in Italia e la pronuncia del Consiglio di Stato del 29 novembre 2024, l’AGCM ha potuto esaminare la documentazione acquisita.

L’istruttoria ha evidenziato che, contrariamente a quanto dichiarato da Ryanair DAC, esisteva un flusso interno di documenti di pianificazione e previsione. In particolare, i Working Capital Memorandum contenevano espressamente riferimenti a un business plan, a long-term planning, a previsioni per FY24 e FY25, ad analisi di scenario, a key risks e a valutazioni della concorrenza europea e italiana. Altri documenti, come il file FY25 BUDGET, il file FY25 BUDGET PAX e la presentazione Customer Base Breakdown, mostravano previsioni su ricavi, tariffe, customer base, retention e acquisizione clienti, anche con riferimenti al mercato italiano e alle basi di Torino e Fiumicino.

Valutazione dell’Autorità sulla violazione

Secondo l’AGCM, la documentazione ispettiva dimostrava che Ryanair DAC aveva in realtà elaborato documenti rientranti nella nozione di business plan o, comunque, di documentazione di pianificazione strategica, anche con riferimento al mercato italiano. La società aveva però omesso di trasmettere tali documenti e aveva descritto in modo fuorviante il proprio processo decisionale come totalmente informale e non documentato.

L’Autorità ha ritenuto infondate le eccezioni difensive della parte sulla pretesa genericità delle richieste, sul legittimo affidamento, sulla tardività della contestazione e sull’asserita irrilevanza dei documenti rispetto all’oggetto dell’istruttoria principale. Ha osservato che il perimetro richiesto era sufficientemente chiaro, che la società non aveva mai chiesto chiarimenti sul significato delle richieste e che la produzione di soli documenti pubblici non era sufficiente a soddisfare l’obbligo di collaborazione istruttoria.

Elemento soggettivo e quantificazione della sanzione

L’Autorità ha qualificato la condotta come quantomeno colposa, e in particolare gravemente negligente, valorizzando la qualità professionale della società, la disponibilità interna della documentazione e la rilevanza del materiale occultato ai fini dell’istruttoria. Ai fini sanzionatori ha richiamato l’art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nonché i criteri della legge n. 689/1981.

Tenuto conto della gravità della violazione, dell’impatto sull’attività istruttoria e delle dimensioni economiche del gruppo, l’AGCM ha ritenuto congrua una sanzione pari allo 0,01% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente, quantificata in 1.344.400 euro.

Dispositivo

Il provvedimento conclude accertando la violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990 da parte di Ryanair DAC per omissione di documentazione interna e fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. È stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.344.400 euro, con pagamento entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Punti principali

Parte e contesto istruttorio

Il procedimento riguarda Ryanair DAC, controllata da Ryanair Holdings plc, operatore low cost attivo nel trasporto aereo di linea in Europa e in Italia. Il subprocedimento A568B trae origine da due richieste di informazioni formulate nell’ambito dell’istruttoria A568, avviata per un possibile abuso di posizione dominante consistente nel favorire le vendite dirette sul sito Ryanair e nell’ostacolare le agenzie di viaggio e le OTA tramite condizioni peggiorative di accesso ai voli e ai GDS.

Richieste di informazioni e risposta della società

L’AGCM ha chiesto a Ryanair DAC di fornire business plan relativi all’Italia e, con la seconda richiesta, qualsiasi business plan o documento di pianificazione strategica comunque denominato e in qualunque forma predisposto, anche solo in parte riferito all’Italia, per il periodo 2021-2023. Ryanair ha risposto dichiarando di non predisporre business plan formali né per l’Italia né per gli altri paesi serviti, sostenendo che le decisioni di pianificazione fossero dinamiche e non documentate formalmente, salvo sporadiche decisioni strategiche destinate ad azionisti e investitori.

Esito dell’istruttoria e documenti decisivi

Dopo l’accesso alla documentazione ispettiva acquisita presso Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc in Dublino, l’Autorità ha individuato documenti interni che, per contenuto e finalità, ricadono nella nozione di business plan o pianificazione strategica: in particolare i Working Capital Memorandum, un file di budget FY25, la presentazione Customer Base Breakdown e altri documenti di analisi e previsione. Tali atti mostravano una pianificazione interna articolata su mercati, ricavi, costi, scenari competitivi, customer base e vendite tramite OTA, inclusa l’Italia.

Valutazione giuridica e sanzione

L’AGCM ha ritenuto che Ryanair DAC abbia omesso di fornire documentazione effettivamente in suo possesso e, di conseguenza, abbia fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in violazione dell’art. 14, comma 5, lettera d), della legge n. 287/1990. La violazione è stata qualificata come gravemente negligente; considerata la gravità, la dimensione economica della società e il rilievo del materiale occultato, è stata irrogata la sanzione di 1.344.400 euro, pari allo 0,01% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente.

Come è indicizzato

Materieart. 14 dpr 217/1998sanzioni antitrustrichiesta di informazionicollaborazione procedimentaleabuso di posizione dominante

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