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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A557 n. 31646 del 29/07/2025

ENEL X WAY ED EWIVA/CONDOTTE ABUSIVE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

AGCMA557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Enel X Way S.r.l. (poi confluita in Enel X S.r.l.) ed Enel X Way Italia S.r.l. hanno posto in essere una condotta di compressione dei margini nel settore della ricarica elettrica, mediante la combinazione tra prezzi all’ingrosso praticati ai MSP per l’accesso alle infrastrutture di ricarica e prezzi al dettaglio praticati agli utenti finali tramite l’app del gruppo. L’istruttoria, avviata nel 2023 su segnalazione di Route220, ha riguardato il mercato dei CPO e il mercato a valle dei MSP/EMP, con approfondimento sulla dimensione geografica locale dei mercati CPO non autostradali e sulla dominanza del gruppo Enel in numerose catchment areas. Ewiva è stata esclusa dall’imputazione finale per insufficienza di prova sul suo coinvolgimento nella strategia abusiva. È stata irrogata a Enel X S.r.l. e a Enel X Way Italia S.r.l., in solido, una sanzione di € 2.305.102,35.

Enel X S.r.l./Enel X Way Italia S.r.l. e Ewiva S.r.l.: abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di ricarica elettrica per margin squeeze; infrazione accertata solo per Enel X e Enel X Way Italia con sanzione di € 2.305.102,35

Enel X Way/Enel X Way Italia – margin squeeze nel mercato dei servizi di ricarica elettrica

L’Autorità ha accertato un abuso di posizione dominante nel settore della mobilità elettrica, consistito in una compressione dei margini a danno degli MSP concorrenti. La condotta ha riguardato il rapporto tra i prezzi all’ingrosso per l’accesso alle infrastrutture di ricarica del gruppo Enel e i prezzi al dettaglio praticati dal medesimo gruppo agli utenti finali tramite app.

Origine del procedimento e parti coinvolte

Il procedimento è stato avviato il 4 aprile 2023 a seguito della segnalazione di Route220, che denunciava l’aumento delle tariffe roaming richieste ai MSP e il loro raffronto con i prezzi retail del gruppo Enel, ritenuti idonei a comprimere i margini degli operatori a valle.

Le società coinvolte erano:

  • Enel X Way Italia S.r.l., CPO del gruppo Enel nel territorio nazionale;
  • Enel X Way S.r.l., MSP del gruppo fino al 31 dicembre 2024, poi fusa in Enel X S.r.l.;
  • Enel X S.r.l., succeduta a Enel X Way S.r.l. nel procedimento;
  • Ewiva S.r.l., joint venture paritetica tra Enel X S.r.l. e Volkswagen Finance Luxembourg S.A., attiva nel segmento HPC come CPO.

Sono intervenute anche Be Charge S.r.l. e Be Power S.p.A., poi denominate Plenitude On The Road S.r.l.

Mercato rilevante e quadro settoriale

L’AGCM ha ricostruito due livelli della filiera:

  • il mercato a monte dei CPO, relativo a installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica pubbliche;
  • il mercato a valle dei MSP/EMP, relativo alla fornitura del servizio di ricarica agli utenti finali.

Per il mercato dei CPO l’Autorità ha ritenuto rilevante una segmentazione per potenza:

  • bassa potenza: infrastrutture fino a 99 kW, con ulteriore rilevanza pratica dei 22 kW;
  • alta potenza: infrastrutture pari o superiori a 100 kW, incluse le HPC.

È stata esclusa la ricarica autostradale dal perimetro oggetto di esame. Sul piano geografico, l’Autorità ha concluso per una dimensione locale del mercato CPO, con aree di attrazione tracciate attorno a ciascuna location; per i MSP ha invece confermato una dimensione nazionale.

Il provvedimento richiama inoltre il quadro normativo settoriale, in particolare:

  • direttiva 2014/94/UE;
  • d.lgs. 257/2016;
  • regolamento (UE) 2023/1804 AFIR;
  • disciplina ARERA sulle componenti tariffarie per la mobilità elettrica.

Dominanza del gruppo Enel

L’AGCM ha ritenuto che il gruppo Enel detenesse una posizione dominante nei mercati locali dei CPO, sia a bassa sia ad alta potenza, sulla base di:

  • quote di mercato molto elevate in numerose catchment areas;
  • ampia diffusione territoriale delle infrastrutture;
  • ruolo di incumbent storico ed ex monopolista nel settore elettrico;
  • forza economica e di brand;
  • possibili vantaggi nell’ottenimento di allacci e autorizzazioni.

Anche adottando una prospettiva nazionale, l’Autorità ha ritenuto il gruppo ancora leader di mercato nel periodo rilevante.

Condotta abusiva accertata

La condotta è stata qualificata come abuso escludente nella forma di margin squeeze ai sensi dell’art. 102 TFUE.

L’Autorità ha esaminato:

  • i prezzi roaming all’ingrosso praticati da EXWI/Ewiva verso i MSP;
  • i prezzi PPU e flat praticati da EXW agli utenti finali;
  • i costi incrementali sostenuti da EXW per erogare il servizio.

Secondo l’analisi, nel periodo considerato i prezzi retail risultavano non replicabili da un concorrente altrettanto efficiente, in particolare:

  • per le offerte PPU, i prezzi risultavano inferiori ai costi di input in più mesi;
  • per le offerte flat/pacchetto, la marginalità risultava negativa tenendo conto dei tassi di utilizzo effettivi;
  • includendo anche commissioni, card e costi di customer operation, il saldo restava negativo per un orizzonte ancora più ampio.

L’Autorità ha quindi concluso che un MSP terzo avrebbe dovuto operare in perdita per eguagliare le offerte del gruppo Enel.

Ewiva

Pur avendo esaminato anche il ruolo di Ewiva nel segmento HPC, l’AGCM ha ritenuto non sufficientemente provato il suo coinvolgimento nella definizione della strategia commerciale abusiva. Di conseguenza, l’infrazione non le è stata imputata.

Valutazioni difensive e loro rigetto

Le Parti hanno contestato:

  • la durata e l’impostazione dell’istruttoria;
  • la definizione locale dei mercati CPO;
  • la sussistenza della dominanza;
  • l’effettiva replicabilità delle offerte;
  • l’esistenza di effetti escludenti.

L’AGCM ha respinto tali eccezioni, valorizzando in particolare:

  • la coerenza metodologica delle proroghe istruttorie;
  • le evidenze raccolte da operatori, ARERA e Motus-E;
  • la centralità del test del concorrente altrettanto efficiente;
  • la documentazione interna che mostrava la consapevolezza del gruppo circa i profili antitrust dei prezzi applicati.

Consapevolezza interna della criticità antitrust

Il provvedimento attribuisce particolare rilevanza a e-mail e documenti interni in cui esponenti del gruppo Enel riconoscevano che:

  • le tariffe PPU erano state sotto costo;
  • le nuove tariffe avrebbero ristabilito una marginalità positiva;
  • alcune offerte flat restavano ancora problematiche dal punto di vista antitrust.

Tali evidenze sono state considerate indice di piena consapevolezza della possibile illiceità della strategia di pricing.

Gravità, durata e sanzione

L’infrazione è stata considerata grave per:

  • natura escludente della condotta;
  • forza di mercato del gruppo Enel;
  • impatto potenziale sulla struttura concorrenziale di un mercato nascente e innovativo;
  • consapevolezza interna della criticità antitrust.

La durata è stata fissata dal giugno 2022 all’agosto 2023.

Ai fini della sanzione, l’AGCM ha preso come base il valore delle vendite nel mercato interessato, calcolato come media tra i valori 2022 e 2023, e ha applicato:

  • una percentuale del 10% per la gravità;
  • il coefficiente di durata di 1 anno e 3 mesi.

L’importo base è risultato pari a € 2.305.102,35, senza aggravanti o attenuanti. La sanzione è stata irrogata in solido a Enel X S.r.l. e a Enel X Way Italia S.r.l., con pagamento entro 90 giorni e ordine di cessazione di comportamenti analoghi in futuro.

Punti principali

Origine del procedimento e parti

Il procedimento nasce dalla segnalazione di Route220, che denunciava un possibile margin squeeze derivante dall’aumento delle tariffe roaming all’ingrosso richieste ai MSP e dal confronto con i prezzi al dettaglio praticati da Enel sulla propria app. Le Parti del procedimento erano Enel X Way Italia, Enel X Way, poi sostituita da Enel X per fusione, ed Ewiva. Be Charge e Be Power (poi Plenitude On The Road) sono intervenute.

Mercati rilevanti e posizione dominante

L’Autorità ha distinto il mercato a monte dei CPO, relativo a installazione e gestione di infrastrutture di ricarica pubbliche non autostradali, e il mercato a valle dei MSP/EMP, relativo alla fornitura del servizio di ricarica agli utenti finali. Per i CPO ha ritenuto una dimensione geografica locale, con catchment areas di 1-4 km per la bassa potenza e 5-10 km per l’alta potenza; per i MSP ha confermato la dimensione nazionale. Su tali basi ha ritenuto dominante il gruppo Enel in numerose aree locali e, anche in prospettiva nazionale, leader nel mercato CPO.

Condotta contestata: compressione dei margini

L’abuso è stato qualificato come margin squeeze ai sensi dell’art. 102 TFUE: i prezzi all’ingrosso del roaming applicati ai MSP e i prezzi retail praticati da EXW agli utenti finali lasciavano un margine non sufficiente a un concorrente altrettanto efficiente. Il test economico è stato condotto confrontando ricavi e costi incrementali, con esito negativo per i servizi di ricarica almeno da giugno/luglio 2022 fino ad agosto 2023, sia per le tariffe PPU sia per le offerte flat/pacchetto.

Ewiva e imputazione dell’infrazione

Pur essendo stata analizzata la posizione di Ewiva nel segmento HPC, l’AGCM ha ritenuto non sufficientemente provato il suo coinvolgimento in una strategia commerciale comune con Enel X Way/Enel X Way Italia. L’infrazione è stata quindi imputata solo a Enel X S.r.l. e Enel X Way Italia S.r.l.

Sanzione e criteri di calcolo

La violazione è stata ritenuta grave, in considerazione della natura escludente, della leadership del gruppo Enel, della consapevolezza interna della criticità antitrust e del contesto di mercato nascente e innovativo. Ai fini sanzionatori è stato assunto il valore delle vendite nel mercato dei servizi di ricarica al dettaglio, come media aritmetica tra 2022 e 2023, e applicata una percentuale del 10% per una durata pari a 1 anno e 3 mesi. La sanzione finale è stata pari a € 2.305.102,35, in solido tra Enel X S.r.l. ed Enel X Way Italia S.r.l.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominantemargin squeezeart. 102 tfuemercato rilevantesanzioni antitrustsettore mobilità elettricacontratti di interoperabilitàcpomsp

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