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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21888/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché fosse effettuata la notifica mancante del decreto di citazione a giudizio all'imputata, sostenendo l'abnormità del provvedimento e chiedendo l'annullamento senza rinvio. Il ricorrente ha lamentato che il procedimento per la notifica era stato avviato e che, pertanto, la rinnovazione della notifica avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di restituire gli atti al Pubblico ministero perché, in udienza, il P.M. aveva dichiarato di non rinvenire in atti alcuna notifica del decreto di citazione: si è trattato di una notificazione del tutto omessa e non di una notificazione effettuata ma viziata. In tale ipotesi la giurisprudenza consolidata consente la restituzione degli atti al P.M. perché compia l'attività omessa, senza che ciò comporti la dichiarazione di nullità del decreto di citazione. L'art. 143 disp. att. c.p.p. non è applicabile quando l'atto non è affatto stato compiuto. Il ricorso è stato dunque respinto e l'ordinanza impugnata è stata confermata nella parte impugnata.

Norme richiamate

  • art. 143 disp. att. cod. proc. pen.

    L'articolo disciplina la rinnovazione della citazione quando questa è stata emessa e trasmessa, ma la Corte rileva che non è applicabile se la notificazione è stata del tutto omessa; in tal caso non si può parlare di rinnovazione di un atto inesistente.

  • art. 553 c.p.p.

    Richiamato nelle motivazioni di giurisprudenza: la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento in assenza della notificazione prevista può costituire violazione dell'art. 553, giustificando la restituzione degli atti al P.M. per l'adempimento dell'attività omessa.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 28807 del 29/05/2002; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010; Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023)

    Consolidato principio secondo cui va distinto il caso della notificazione effettuata ma viziata (che può comportare la rinnovazione da parte del giudice) dalla notificazione del tutto omessa (che legittima la restituzione degli atti al P.M. perché esegua la notificazione mancante, senza nullità automatica del decreto di citazione).

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la notificazione è stata effettuata ma affetta da vizio o se è del tutto omessa: solo nel primo caso il giudice del dibattimento può rinnovare la citazione; nel secondo la restituzione degli atti al P.M. è legittima.
  • La restituzione degli atti al P.M. per notificazione omessa non vale come dichiarazione di nullità del decreto di citazione, ma come rimedio per l'attività procedurale indebitamente omessa.
  • La mera trasmissione del decreto all'ufficio preposto (es. UNEP) non è sufficiente: è necessario che risulti provato in udienza che la notificazione sia stata tentata o eseguita; in mancanza, il giudice può ordinare che il P.M. completi l'adempimento.
  • Il ricorrente che contesta la decisione di restituzione deve dimostrare che la notificazione è stata effettivamente eseguita o che il procedimento di notificazione era in stato tale da legittimare l'intervento del giudice per la rinnovazione; l'assenza di prova comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Proceduralmente, per evitare rischi, il P.M. dovrebbe custodire e poter provare gli atti di notificazione (prove di tentativo, ricevute, attestazioni) al fine di non vedersi sospendere o regredire il procedimento con restituzione degli atti.

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