Sentenza n. 2459/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento in data 8 ottobre 2025 del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, avente a oggetto l’assegnazione definitiva delle Macchine da Festa per l’anno 2026, nella parte in cui ha assegnato la Macchina da Festa della Corporazione del Sarto a Giovanni Notaro, in qualità di Firmatario, e ad Antonio Napolitano, in qualità di Maestro di Festa; - del provvedimento in data 8 settembre 2025 del Commissario della Fondazione Festa dei Gigli, che ha disposto “la revoca dell’assegnazione provvisoria del 29 giugno 2025”; - del provvedimento in data 29 giugno 2025, con cui il Commissario della Fondazione Festa dei Gigli di Nola ha disposto l’assegnazione provvisoria e con riserva delle Macchine da Festa per l’edizione 2026; - per quanto possa occorrere, della comunicazione, in data 7 luglio 2025, del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli di Nola; - degli atti preordinati, conseguenti e/o connessi con quelli che precedono, tra cui – se esistente – il verbale relativo alla seduta riservata nel corso della quale il Commissario Straordinario della Fondazione dei Gigli di Nola ha proceduto all’esame delle domande di assegnazione dei Gigli nonché gli esiti di tale riunione, di cui – in ogni caso – si ignora il contenuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’assegnazione della Macchina da Festa per la Corporazione del Sarto per la Festa dei Gigli di Nola, edizione 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione definitiva della Macchina da Festa della Corporazione del Sarto per l'edizione 2026, nonché revoca dell'assegnazione provvisoria e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale aspirante Maestra di Festa, aveva presentato domanda di assegnazione della Macchina da Festa della Corporazione del Sarto, controfirmata da una rappresentante di categoria. Ha impugnato l'assegnazione definitiva disposta in favore di altro aspirante, unitamente alla revoca dell'assegnazione provvisoria e agli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione. Ha dedotto che la firmataria indicata nella domanda dell'assegnatario non sarebbe stata riconducibile alla categoria del Sarto, contestando il valore delle attività risultanti dalla visura camerale e dei codici ATECO e REC. Ha inoltre sostenuto che la propria firmataria avrebbe avuto una maggiore anzianità contributiva rispetto al firmatario concorrente. In via subordinata ha censurato la mancata produzione, da parte di quest'ultimo, del modello OBIS/M richiesto dal regolamento. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per l'assenza di adeguata esplicitazione delle ragioni della preferenza accordata alla candidatura concorrente. Il Comune di Nola ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non avere potere decisionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione del Comune di Nola, rilevando che il provvedimento dell'8 ottobre 2025 era formalmente riconducibile anche al Sindaco. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'attività di commercio ambulante di prodotti non alimentari e tessuti, risultante dalla visura camerale storica del firmatario prescelto, fosse riconducibile alla categoria del Sarto prevista dal regolamento. Ha escluso che i codici ATECO potessero essere decisivi, poiché hanno principalmente funzione statistica e non sono idonei, da soli, a qualificare un'attività come prevalente o accessoria. Ai fini dell'anzianità ha valorizzato l'estratto conto previdenziale INPS, dal quale risultava per il firmatario prescelto un'anzianità contributiva superiore a 33 anni, utilizzata per il calcolo della pensione di vecchiaia, maggiore di quella della firmataria indicata dalla ricorrente. Ha quindi escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo che il combinato disposto degli articoli 16 e 24 del regolamento imponesse di considerare la maggiore anzianità nell'attività economica riconducibile alla categoria e che tale elemento fosse comprovato dalla visura camerale storica e dalla certificazione previdenziale. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 16 Regolamento della Festa dei Gigli
Può assumere il ruolo di Maestro Corporativo del Giglio ogni cittadino residente in Nola fin dalla nascita che svolga o abbia svolto una delle attività lavorative indicate; per la categoria Sarto sono comprese, tra le altre, le attività commerciali di abbigliamento e/o tessuti. L'appartenenza deve essere comprovata mediante visura camerale storica e certificazione previdenziale.
La categoria di appartenenza del firmatario è individuata sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività economica primaria o prevalente risultante dalla visura camerale e dalla relativa documentazione previdenziale.
art. 24 Regolamento della Festa dei Gigli
In presenza di più domande ... l'assegnazione ... [avviene] in favore dello aspirante Maestro di Festa la cui domanda risulterà controfirmata dal Maestro Corporativo che vanta una maggiore anzianità in riferimento all'esercizio o all'avvenuto esercizio dell'attività lavorativa.
Quando concorrono più domande per lo stesso Giglio, il criterio selettivo è costituito dalla maggiore anzianità lavorativa del firmatario nella categoria di appartenenza, comprovata dai periodi di lavoro con copertura previdenziale certificati dall'INPS.
art. 16, comma 7, Regolamento della Festa dei Gigli
La corporazione di appartenenza è individuata esclusivamente con riferimento alla categoria di attività economica primaria (o prevalente) indicata nella visura camerale, dalla quale risulti anche la dichiarazione di effettivo inizio e svolgimento della suindicata attività primaria (o prevalente).
La corporazione non può essere individuata sulla base della mera previsione dell'attività nell'oggetto sociale o del possesso di titoli autorizzativi; rileva l'attività primaria o prevalente effettivamente svolta e risultante dalla visura camerale.
art. 16, comma 7, Regolamento della Festa dei Gigli
L'identificazione dell'attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO perché tale sistema ha principalmente funzione statistica.
I codici ATECO non costituiscono, da soli, un parametro decisivo per stabilire l'attività prevalente e la conseguente appartenenza a una categoria professionale o corporativa.
Massime di principio
- Quando un regolamento selettivo collega l'appartenenza a una categoria professionale all'effettivo svolgimento dell'attività primaria o prevalente, tale appartenenza deve essere verificata sulla base della visura camerale storica e della documentazione previdenziale, non sulla mera previsione statutaria dell'attività o sul possesso di titoli autorizzativi.
- I codici ATECO, avendo principalmente funzione statistica, non sono da soli idonei a dimostrare la natura prevalente o accessoria dell'attività economica svolta; la qualificazione deve essere ricavata dall'attività effettivamente esercitata risultante dalla documentazione camerale e dagli ulteriori elementi istruttori.
- Quando il regolamento stabilisce che, in presenza di più candidature, prevale quella controfirmata dal rappresentante di categoria con maggiore anzianità lavorativa, l'amministrazione deve comparare i periodi di attività effettivamente svolta e assistita da copertura previdenziale nella categoria pertinente.
- Se la lex specialis individua in modo puntuale il criterio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità lavorativa e prescrive i documenti idonei a provarla, la motivazione dell'assegnazione può ritenersi adeguata quando consenta di ricostruire l'applicazione di tale criterio mediante la visura camerale e la certificazione previdenziale.
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