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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12854/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Assimoco Spa aveva dedotto costi relativi a consulenze e al pagamento, per conto dei propri clienti, di una somma complessiva di € 574.248,00 a titolo di definizione tramite condono (legge n. 289/2002) successivamente alle indagini della Guardia di finanza che avevano rilevato documentazione falsa. L’Agenzia ha disconosciuto la deducibilità di tale esborso ritenendolo non inerente all'attività d'impresa e ha inoltre recuperato imposte Iva in relazione a fatturazioni ritenute irregolari su operazioni di coassicurazione. La controversia in Cassazione verte essenzialmente sulla nozione di inerenza dei costi dedotti e, secondariamente, sulla fondatezza della pretesa Iva in base a indizi derivanti dalla contabilità di altra compagnia.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi (omessa/insufficiente motivazione e violazione di norma in materia di inerenza) e ha cassato la sentenza della CTR rimettendo la causa a quest'ultima, in diversa composizione, per un nuovo esame coerente con i principi giurisprudenziali sulla inerenza dei costi. I motivi terzo-nono sono dichiarati assorbiti. I motivi relativi all'Iva e alla fatturazione in relazione alla coassicurazione (dal decimo al tredicesimo) sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili; la Corte ha confermato principi secondo cui la documentazione contabile dell'altra impresa può costituire un indizio grave e preciso e che la clausola di delega nella coassicurazione non rende esenti da IVA le prestazioni del coassicuratore. Cassazione con rinvio per ulteriore esame ai fini della deducibilità dei costi.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione alle polizze fideiussorie a garanzia del rimborso anticipato dell'IVA

    norma richiamata per contestualizzare la natura delle polizze fideiussorie; la Corte ha osservato che dette polizze non sono assimilabili alle assicurazioni contro i danni o alla responsabilità civile

  • art. 1914 c.c.

    menzionato nel giudizio di merito come norma sulle obbligazioni dell'assicurato di evitare o diminuire il danno

    la Corte ha ritenuto che l'art. 1914 c.c. non si applica alla polizza fideiussoria di cui sopra e che il pagamento del condono non costituisce di per sé adempimento di un obbligo contrattuale previsto da tale articolo

  • art. 75 TUIR (ora art. 109)

    censurata nel motivo per violazione e falsa applicazione ratione temporis

    la Corte distingue il principio di inerenza (ricavabile dalla nozione di reddito d'impresa) dal più specifico principio di correlazione tra costi e ricavi disciplinato dall'art. 75 TUIR (oggi 109)

  • art. 102 TUIR (ora art. 84)

    richiamato nei motivi relativi alla tenuta conto delle perdite pregresse

    norma rilevante per la contestazione relativa alla determinazione dell' imponibile Irpeg e al riconoscimento delle perdite pregresse

  • art. 2697 c.c.

    menzionato in relazione all'onere della prova

    rinvia all'onere della parte di provare i fatti che deduce; la Corte conferma che grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, natura e destinazione del costo

  • art. 10, primo comma, n. 2 e n. 9 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati nella parte relativa all'esenzione IVA per attività assicurativa e per prestazioni accessorie

    la Corte afferma che le prestazioni legate alla clausola di delega in coassicurazione non hanno natura assicurativa e non sono accessorie al rischio, quindi non rientrano nelle esenzioni previste dall'art. 10

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    citato in relazione agli obblighi di fatturazione

    norma sulla fatturazione che è stata rilevante nella verifica delle fatture emesse senza IVA e nella valutazione probatoria

  • art. 3 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nei motivi sulla ripartizione dell'onere di specificare le prestazioni

    norma rilevante ai fini della determinazione dei redditi e della relativa prova, evocata nella discussione sull'onere probatorio in capo al contribuente

  • art. 115 c.p.c. e principio della non contestazione

    richiamato nella disamina della mancata contestazione di fatti processuali

    la Corte ricorda i limiti del principio di non contestazione nel processo tributario e che esso non impone un onere ulteriore di allegazione all'Amministrazione quando i fatti sono già dedotti nell'atto impositivo

Massime di principio

  • La deducibilità di un costo si valuta sulla base del principio di inerenza alla attività d'impresa: non è necessario che il costo derivi da un obbligo contrattuale o che produca una utilità concreta, ma è necessario che sia riferibile all'esercizio dell'attività imprenditoriale
  • L'onere della prova circa l'esistenza, la natura e la destinazione del costo grava sul contribuente; se l'operazione è atipica bisogna fornire elementi oggettivi che giustifichino la qualificazione come atto d'impresa
  • Un singolo elemento indiziario, se "grave, preciso e concordante", può essere sufficiente a fondare la pretesa tributaria; la contabilità del controinteressato può costituire tale elemento
  • La clausola di delega nella coassicurazione non trasforma le prestazioni in operazioni assicurative esenti da IVA: l'attività svolta dal coassicuratore delegato resta distinta e, se non è accessoria o non ha natura assicurativa, è imponibile
  • Il principio della non contestazione ha limiti nel processo tributario: non può sostituirsi all'onere probatorio del contribuente quando questi deduce fatti impeditivi della pretesa e non fornisce riscontro probatorio

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