Cassazione Penale, Ordinanza n. 06524/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione di merito sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, perché fondata su elementi che escludevano la natura episodica della condotta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva un unico motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte di appello, censurando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto fosse episodico e non abituale, valorizzando in particolare l'abbandono spontaneo dell'immobile all'arrivo dei carabinieri e deducendo un vizio di motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta, evidenziando che i giudici di merito avevano richiamato una pluralità di elementi sintomatici di un possesso non meramente transitorio dell'immobile, incompatibile con la prospettata episodicità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede che la condotta presenti caratteri di occasionalità/episodicità e non sia connotata da elementi che rendano plausibile un possesso o una condotta non meramente transitoria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso tale causa di non punibilità.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese in appello può essere dichiarato inammissibile quando non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito può escludere la particolare tenuità del fatto quando la condotta, valutata nel suo complesso, non appaia episodica o meramente transitoria, ma risulti sostenuta da indici fattuali incompatibili con l'occasionalità.
- In sede di legittimità, la motivazione che abbia esplicitato in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non è censurabile se la doglianza si risolve in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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