Ordinanza n. 2364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce n. 1429/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva annullato l'aggiudicazione a Cagea s.r.l. e dichiarato inefficace il contratto d'appalto
Esito
La controversia
La controversia riguarda una gara per la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Matino. M.G.M. s.r.l., concorrente non aggiudicataria, aveva impugnato l'aggiudicazione a Cagea s.r.l., sostenendo che, nel corso della verifica dell'anomalia, l'aggiudicataria avesse modificato sostanzialmente l'offerta tecnica ed economica mediante i chiarimenti e le giustificazioni presentati. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la sostanziale modifica dell'offerta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario di Governo hanno appellato deducendo che la verifica di anomalia si era svolta correttamente, che l'offerta era rimasta immutata nei suoi importi complessivi e che, trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico estimativo non sarebbe stato decisivo per individuare il contenuto dell'offerta economica. È stata inoltre dedotta la violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale da parte del TAR. M.G.M. ha riproposto i motivi di primo grado non esaminati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione, poiché la controversia richiede valutazioni tecniche. Ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per accertare, anzitutto, se Cagea abbia modificato l'offerta tecnica durante la verifica dell'anomalia rispetto a quella originariamente presentata, specificando natura dello scostamento, entità, rilevanza tecnica, oggetto e elementi posti a fondamento dell'eventuale alterazione. La verifica dovrà concentrarsi, in particolare, sulle voci E.004.040, E.004.004.a ed E.010.003 e sulle migliorie indicate ai punti A.3.7 e B.2.1 della relazione di Cagea. Il verificatore dovrà inoltre accertare se l'importo complessivamente offerto sia sufficiente a coprire tutte le prestazioni contrattuali, considerando gli atti di gara, l'offerta e tutta la documentazione prodotta, comprese le giustificazioni rese nella verifica dell'anomalia e gli atti processuali. È stato nominato verificatore il Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università Federico II di Napoli, con facoltà di delega. La relazione dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La parte appellante deve depositare entro dieci giorni il capitolato speciale e gli ulteriori atti di gara e documenti dell'offerta eventualmente mancanti. È stato posto provvisoriamente a carico dell'appellante un anticipo di mille euro per il verificatore. L'udienza di prosecuzione è stata fissata al 9 luglio 2026; le spese sono state rinviate al definitivo. Non è stata ancora decisa la fondatezza dell'appello o del ricorso di primo grado.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo e, in particolare, la verificazione disposta per acquisire valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base normativa della verificazione affidata a un soggetto dotato di specifica competenza tecnica.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
cento giorni dal compimento dell'incarico
Il verificatore deve depositare la nota delle spese e del compenso entro il termine decadenziale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia in materia di gara dipende dall'accertamento tecnico della corrispondenza tra l'offerta originaria e le giustificazioni rese nella verifica dell'anomalia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il giudizio.
- La verificazione sulla possibile modifica dell'offerta durante il subprocedimento di anomalia deve individuare concretamente la natura dello scostamento, la sua entità, la rilevanza tecnica rispetto all'offerta complessiva, l'oggetto dell'alterazione e gli elementi documentali dai quali essa risulta.
- Negli appalti a corpo, la circostanza che l'offerta riporti un importo complessivo non esclude la necessità di accertare se tale importo copra effettivamente tutte le prestazioni contrattuali determinate dagli atti di gara e dall'offerta presentata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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