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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33776/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava la comproprietà di una scala di accesso a un immobile sito in Giurdignano. La parte attrice aveva agito in primo grado per vedere accertata la comproprietà della scala e per ottenere la consegna delle chiavi e la rimessione in pristino delle modifiche eseguite dalla controparte, deducendo che il convenuto avesse prima sostituito il portone della scala con nuova serratura, poi rifiutato la consegna delle chiavi e infine murato i punti di accesso. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provata la comproprietà per usucapione, pur a fronte di una domanda proposta come rivendica. In appello il convenuto aveva contestato tale impostazione e la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che, trattandosi di domanda di rivendicazione, non fosse consentito il riconoscimento del diritto in base a un titolo diverso non dedotto (usucapione) e che, inoltre, la parte vittoriosa in primo grado avrebbe dovuto proporre appello incidentale per riproporre le domande rimaste assorbite. Con il ricorso per cassazione la parte attrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1159 c.c., sostenendo che i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti autodeterminati, per i quali la causa petendi si identifica col diritto stesso e non con il titolo; pertanto il giudice poteva riconoscere la comproprietà anche sulla base di usucapione non espressamente allegata; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia, perché la Corte d’appello non aveva esaminato la domanda, ritualmente riproposta ex art. 346 c.p.c., di accertamento della comproprietà della scala e della proprietà esclusiva del portone, ritenendola erroneamente bisognosa di appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretto il principio per cui i diritti reali sono diritti autodeterminati e la loro deduzione non è vincolata al titolo originariamente prospettato; ha inoltre ribadito che la parte pienamente vittoriosa in primo grado, se l’altra parte impugna, non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma esclude la sua violazione quando, in tema di diritti autodeterminati, il giudice riconosca il diritto reale sulla base di un titolo diverso logicamente connesso al petitum.

  • art. 1159 c.c.

    È menzionato nel ricorso come titolo di acquisto invocato dalla parte, ma la Corte afferma più in generale che, per i diritti reali, il titolo serve ai fini della prova e non della individuazione della domanda.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le domande o questioni assorbite o non esaminate, senza necessità di appello incidentale, per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nei diritti reali e negli altri diritti autodeterminati, la causa petendi coincide con il diritto fatto valere e non con il singolo titolo giuridico che ne costituisce la fonte; la modifica o l’emersione di un titolo diverso, purché logicamente coerente con il bene della vita richiesto, non integra di per sé domanda nova.
  • In una domanda di rivendicazione o comunque di accertamento di un diritto reale, il titolo dedotto dall’attore ha funzione essenzialmente probatoria: il giudice può accertare il diritto anche sulla base di un diverso fatto costitutivo emerso in causa o rilevato d’ufficio, se sempre riconducibile al petitum.
  • La parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per le questioni o domande rimaste assorbite o non decise; deve soltanto riproporle espressamente nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
  • L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente riproposta in appello integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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