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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06525/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/05/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 01/04/2025 (beni intestati a Modoni Building s.r.l. e, in caso di incapienza, sequestro per equivalente nei confronti di Vittorio Andidero). Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) violazione di norme di diritto processuale per avere il Tribunale ritenuto carente l'interesse ad impugnare nonostante il sequestro inciderebbe anche sulla sua posizione; (2) carenza di motivazione del provvedimento del riesame su fumus commissi delicti e periculum in mora, omessa valutazione di atti e di quanto ritenuto dal Tribunale civile nell'omologa del concordato, e mancata valutazione di documentazione bancaria e di consulenze relative a contestazioni di riciclaggio; (3) omissione nel rilevare la prescrizione del reato di truffa (640-bis) del 22/05/2017, che escluderebbe la rilevanza penale delle somme e, quindi, la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. Inoltre, sono stati depositati motivi nuovi sostenendo che il vincolo cautelare ostacola l'attuazione dell'accordo di concordato omologato e priva di utilità la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: mancato requisito dell'interesse concreto ed attuale all'impugnazione richiesto per il riesame; poiché il bene sottoposto a sequestro è intestato alla Modoni Building s.r.l. e non è stato eseguito alcun sequestro per equivalente nei confronti dell'Andidero, l'accoglimento del riesame non avrebbe consentito al ricorrente di ottenere la restituzione né un vantaggio pratico immediato. Di conseguenza il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse. Per effetto di tale inammissibilità non sono stati esaminati nel merito i motivi riguardanti fumus e periculum. Il motivo relativo alla prescrizione del reato è stato ritenuto nuovo e quindi inammissibile perché non dedotto in sede di riesame. Anche i motivi nuovi depositati in data 17/10/2025 sono stati considerati inammissibili (non sanano il vizio originario). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Attribuisce legittimazione astratta al riesame reale, ma va coordinato con il principio generale dell'interesse all'impugnazione: la sola legittimazione formale non basta se manca un interesse concreto ed attuale alla rimozione della misura.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiesto per le impugnazioni il requisito dell'interesse: l'interesse ad impugnare deve essere effettivo e concreto e tradursi in un vantaggio pratico e attuale per l'impugnante.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiama il principio generale sulle impugnazioni e conferma che l'interesse all'impugnazione deve consistere in una utilità giuridicamente apprezzabile e concreta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese del procedimento; la Corte l'ha applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa)

    Norma penale relativa al reato di truffa (nelle sue fattispecie aggravate); la corte ha rilevato che questioni relative alla prescrizione di tale reato, se non dedotte in sede di riesame, non possono essere introdotte ex post in cassazione.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (riciclaggio/provenienza illecita)

    Riguarda la disponibilità di cose o utilità provenienti da delitto; la Corte ha richiamato il principio che la rilevanza di tale qualificazione dipende anche dall'esistenza del reato presupposto, ma ha escluso l'esame per carenza di interessi e per difetto di devoluzione in cassazione.

  • art. 1414 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina dei contratti preliminari; la difesa aveva invocato la regolarità dei preliminari ai fini di confutare indici di opacità, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per proporre il riesame contro un sequestro preventivo reale occorre non solo legittimazione formale (art. 322 c.p.p.) ma anche un interesse concreto e attuale: l'impugnazione deve essere idonea a procurare un vantaggio pratico immediato all'impugnante.
  • Se il bene sottoposto a sequestro è intestato a terzi (es. società), il singolo indagato dovrà dimostrare di avere diritto alla restituzione o che sia stato disposto il sequestro per equivalente nei suoi confronti; in assenza di ciò l'interesse ad impugnare può essere dichiarato assente.
  • Questioni di merito sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora non vengono esaminate se il giudice dichiara inammissibile il ricorso per difetto d'interesse: l'ammissibilità è condizione di procedibilità per il sindacato sul merito.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione doglianze che non siano state previamente dedotte e dibattute nel giudizio di riesame: nuove questioni, inclusa la prescrizione del reato, sono inammissibili se non devolute al Tribunale del riesame.
  • Il deposito di nuovi motivi in sede di cassazione non sana vizi di inammissibilità originari: i motivi nuovi non possono essere utilizzati per aggirare termini o lacune procedurali dell'impugnazione originaria.
  • Il giudizio di ammissibilità richiede allegazioni specifiche e circostanziate circa l'utilità concreta ed attuale della rimozione della misura; mere affermazioni generiche o teoriche sulla illegittimità della misura sono insufficienti.
  • L'inosservanza dei requisiti di ammissibilità può esporre il ricorrente alla condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione di gravami infondati, anche a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).

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