Cassazione Penale, Sentenza n. 47314/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza d'appello che aveva ridotto la pena ex art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si censura che la Corte territoriale abbia negato la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva/ misura alternativa (es. detenzione domiciliare), pur avendo in precedenza sostituito la misura cautelare intramuraria con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e che, in assenza di una specifica istanza di parte, non sussiste l'obbligo per il giudice di motivare l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione. Inoltre la Corte ha valutato che le sanzioni sostitutive sono incompatibili con i reati elencati dall'art. 4-bis, comma 1-ter ord. pen. (tra cui la rapina aggravata) salvo i ristretti casi ivi previsti, non verificatisi nel caso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Corte d'appello di ridurre la pena nell'ambito del concordato; la sentenza impugnata è stata resa in applicazione di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la valutazione sulla sostituzione della pena è discrezionale e non obbligatoria se non richiesto dalle parti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare l'eventuale applicabilità di sanzioni sostitutive; secondo la giurisprudenza richiamata la sostituzione va collegata ai criteri di cui all'art. 133, valutando anche la personalità del condannato e le modalità del fatto.
art. 20-bis (disciplinante le "pene sostitutive")
La nuova disciplina delle pene sostitutive non attribuisce un diritto automatico all'imputato; la sostituzione rimane soggetta a valutazione discrezionale del giudice e ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
art. 4-bis, comma 1-ter ord. pen.
Prevede l'incompatibilità delle sanzioni sostitutive e di alcune misure alternative per i reati indicati (tra cui la rapina aggravata), salvo i limiti stringenti previsti dalla stessa norma: tali condizioni non risultano verificatesi nel caso in esame.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato con profili di colpa, l'irrogazione di somme a beneficio della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per fissare l'importo di euro 3.000.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo le previsioni emergenziali/semplificative richiamate.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni)
La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice ...
La Corte ha richiamato questo orientamento per affermare che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla discrezionalità giudiziale e non costituisce automatismo favorevole all'imputato.
Legge n. 689/1981, art. 53 (richiamata storicamente dalla giurisprudenza)
Norma storica sulle sanzioni sostitutive richiamata per motivare la natura discrezionale della sostituzione di pene detentive con sanzioni alternative; la Corte trasla il principio anche alla nuova disciplina.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva o misura alternativa non è un diritto automatico dell'imputato, ma oggetto di valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Se la difesa non chiede espressamente la sostituzione della pena, il giudice di grado non è obbligato a motivare specificamente l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione.
- Le misure alternative e le sanzioni sostitutive possono essere incompatibili con i reati elencati dall'art. 4-bis, comma 1-ter ord. pen. (es. rapina aggravata); la loro concessione è possibile solo nei casi e nei limiti strettamente previsti dalla norma.
- La sostituzione di misure cautelari (es. carcere -> arresti domiciliari) non implica automaticamente la possibilità o il dovere di sostituire la pena inflitta; sono valutazioni distinte.
- Un ricorso per cassazione fondato su un unico motivo manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
- Per massimizzare le possibilità di ottenere una pena sostitutiva in sede d'appello è consigliabile che la difesa formuli esplicita e motivata specifica istanza di sostituzione riferendosi ai criteri dell'art. 133 c.p. e dimostrando l'assenza degli impedimenti previsti dalle norme speciali (es. art. 4-bis).
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