Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3563/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale di correzione datato 17 febbraio 2025 della Corte d’Appello di Milano - Commissione Esami di Avvocato 2023 - Sottocommissione n. 14, conosciuto dal ricorrente in data 10 aprile 2025 a seguito della pubblicazione sull’area riservata del Sito del Ministero, con la quale è stato reso noto il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e quindi la NON ammissione alla prova orale del concorso per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2024 – indetto con D.M. 24 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30 luglio 2024; - della votazione negativa attribuita all’elaborato redatto dall’odierno ricorrente, contenuta nel citato Verbale di correzione datato 17 febbraio 2025; - dell’elenco degli ammessi alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2024, limitatamente alla parte in cui non reca, tra gli ammessi, l’indicazione del nominativo del ricorrente; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con il quale la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha approvato i criteri di correzione della prova scritta; - ove occorra del Verbale di predisposizione dei criteri di correzione e valutazione degli elaborati, adottato dalla Commissione d’Esami Avvocato della Corte d’Appello di Milano – Sessione 2024; - ove occorra, del verbale di cui alla seduta plenaria della Corte d’Appello di Milano del 13 gennaio 2024 e della nota del Ministero della Giustizia avente ad oggetto “Indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2024”: - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, relativo alla non ammissione del ricorrente alle prove orali, per l’accertamento di illegittimità - della disposta non idoneità del ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense e, conseguentemente, del diritto del ricorrente/candidato a che la propria prova scritta del 10 dicembre 2024 venga sottoposta a nuova valutazione e nuovo giudizio da parte di nuova Commissione giudicante, in diversa composizione, nonché per la condanna delle amministrazioni al risarcimento in forma specifica mediante riammissione con riserva del ricorrente, nelle more della nuova correzione dell’elaborato oggetto di causa, a sostenere la prova orale della predetta procedura.

Giustizia amministrativa202506377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza, con voto complessivo di 15/30, attribuito alla prova scritta di diritto civile e conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense, nonché i relativi verbali e criteri di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale di correzione della prova scritta e la conseguente non ammissione all’orale, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 41, comma 2, lett. c), CEDU, degli artt. 46, comma 5, e 49 l. 247/2012, dell’art. 10, comma 1, d.m. 24 luglio 2024, dei criteri di correzione, degli artt. 17-bis, 23, comma 5, e 30 r.d. 37/1934 e dell’art. 97 Cost., nonché carenza assoluta di motivazione, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato la mancata verbalizzazione dei voti individuali dei singoli commissari, l’assenza di annotazioni o segni di correzione e di una griglia preimpostata che esplicitasse le ragioni dell’insufficienza, sostenendo che il solo voto numerico non fosse adeguato alla nuova disciplina della sessione 2024. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale del regime transitorio che differisce l’applicazione della disciplina della motivazione rafforzata. Con il secondo motivo ha dedotto manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, contestando il giudizio negativo sull’elaborato mediante il confronto con altri compiti e lamentando l’eccessiva brevità dei tempi di correzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che l’art. 17-bis r.d. 37/1934 imponga la verbalizzazione dei voti espressi individualmente da ciascun commissario: la norma attribuisce a ogni componente un determinato numero di punti, ma non prevede una duplice fase procedurale con votazioni individuali formalizzate e successiva sommatoria; è quindi sufficiente il voto complessivo della commissione. Quanto alla motivazione, il Collegio ha ritenuto applicabile alla sessione 2024 il regime transitorio dell’art. 49 l. 247/2012, da ultimo prorogato, che mantiene l’applicazione delle disposizioni previgenti di cui ai regi decreti nn. 1578/1933 e 37/1934. Alla luce dell’Adunanza plenaria n. 7/2017, della Corte costituzionale n. 175/2011 e dei successivi arresti del Consiglio di Stato e del CGARS richiamati in sentenza, il voto numerico è idoneo a esprimere la motivazione del giudizio di sufficienza o insufficienza nell’esame forense. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale relativa alla proroga del regime transitorio, rientrando tale scelta nella discrezionalità legislativa e non essendo sufficienti asserite ragioni empiriche a superare i precedenti della Corte costituzionale. Sul secondo motivo, il TAR ha ricordato che la valutazione della commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o palese erroneità. Nel caso concreto, l’elaborato non approfondiva adeguatamente la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, il danno subito e risultava non sempre chiaro e lineare; tali carenze erano coerenti con i criteri di correzione relativi a chiarezza, rigore metodologico, capacità di risolvere problemi giuridici e conoscenza degli istituti. Il rilievo di tali elementi non ha comportato sostituzione del giudice alla commissione, ma solo controllo non sostitutivo sull’uso corretto della discrezionalità tecnica. È stata esclusa la disparità di trattamento, non essendovi piena sovrapponibilità tra l’elaborato del ricorrente e quelli indicati come comparazione; inoltre, il giudizio favorevole su altri elaborati non avrebbe comunque sanato le carenze del compito impugnato. Infine, è stata respinta la censura sui tempi di correzione, non sindacabili in assenza della dimostrazione di un’incidenza concreta sul giudizio individuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 17-bis r.d. 37/1934

    Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

    La disposizione non impone la verbalizzazione dei voti individuali dei commissari né una duplice fase di votazione e successiva sommatoria; è sufficiente l’indicazione del voto complessivo.

  • art. 49 l. 247/2012

    Per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

    Per la sessione 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente sull’esame e sulla correzione degli elaborati, comprese le regole in tema di motivazione.

  • art. 46 l. 247/2012

    La disciplina invocata dal ricorrente non trova applicazione alla sessione esaminata, in ragione del regime transitorio previsto dall’art. 49.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel regime applicabile alla sessione, il voto numerico è ritenuto motivazione sufficiente del giudizio della commissione esaminatrice.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta applicabile per effetto del regime transitorio.

  • art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025

    Ha prorogato il regime transitorio dell’art. 49 l. 247/2012, portandone la durata a tredici anni; la scelta legislativa non è stata ritenuta, di per sé, costituzionalmente illegittima.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono compatibili con l’utilizzo del voto numerico quale criterio motivazionale, purché riferito a criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 175/2011 Corte costituzionale

    Il voto numerico, per la sua graduazione e riferibilità alla soglia di idoneità, è idoneo a esternare il giudizio della commissione e a soddisfare l’obbligo di motivazione.

  • art. 49 l. 247/2012, come prorogato dall’art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024

    Il protrarsi del regime transitorio rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, per il solo fatto della proroga, una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Per la sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione forense, il regime transitorio previsto dall’art. 49 l. 247/2012 mantiene l’applicazione della disciplina previgente sulle prove e sulle modalità di correzione; la disciplina innovativa dell’art. 46 l. 247/2012 non trova applicazione finché il regime transitorio non sia cessato.
  • Nella correzione delle prove scritte dell’esame forense non è necessario verbalizzare il voto individuale espresso da ciascun commissario, né documentare una distinta fase di sommatoria dei voti: in assenza di una specifica previsione normativa, è sufficiente l’indicazione del voto complessivo attribuito dalla commissione.
  • Nel regime normativo previgente applicabile all’esame forense, il voto numerico, se espresso secondo criteri di valutazione predeterminati, costituisce motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o insufficienza e non richiede, di regola, annotazioni descrittive, segni di correzione o una griglia individuale riferita a ciascun elaborato.
  • La valutazione delle commissioni d’esame costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza; il sindacato non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito dell’elaborato.
  • La disparità di trattamento tra candidati in una prova scritta può essere verificata solo mediante il confronto complessivo degli elaborati, considerando non soltanto la soluzione giuridica adottata, ma anche completezza, chiarezza, capacità argomentativa e conoscenza degli istituti; il giudizio favorevole su altri compiti non elimina le carenze proprie dell’elaborato contestato.
  • Il tempo mediamente impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati non è, di per sé, sindacabile in sede di legittimità, salvo che il candidato dimostri una concreta incidenza del tempo di esame sul giudizio individuale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneGiurisdizione e riparto
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.