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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46285/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnano il riconoscimento, operato dalla Corte d'assise d'appello, della circostanza attenuante della provocazione a favore di Guardiano Salvatore, contestando la valutazione della prova e la motivazione: sostengono che l'imputato abbia iniziato l'aggressione (uno schiaffo alla vittima Enzo Sauna), che la vittima non abbia reagito provocatoriamente ma si sia allontanata, che le dichiarazioni dell'imputato e del teste Vespertino siano inattendibili e prive di adeguati riscontri, e che quindi non sussista nesso psicologico tra le presunte vessazioni subite dall'imputato e l'azione omicida.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la Corte d'assise d'appello poteva riconoscere l'attenuante della provocazione "per accumulo" sulla base di una valutazione unitaria degli atti di prevaricazione precedenti, della minaccia di morte e dell'inseguimento immediatamente precedente all'omicidio, ritenendo esistente il nesso causale psicologico tra vessazioni pregresse e reazione omicida dell'imputato. La Corte di cassazione ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla coerenza logica e non nuova valutazione di merito) e ha condannato le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla parte civile il potere di impugnare i capi della sentenza che riguardano l'azione civile; la Corte precisa che tale potere va valutato in funzione dell'interesse concreto della parte al risultato richiesto.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio che l'ammissibilità dell'impugnazione deve tener conto dell'interesse della parte; la Cassazione lo usa per circoscrivere il diritto di impugnare della parte civile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione del motivo d'impugnazione nei ricorsi, presidio al rispetto del perimetro motivazionale consentito; richiamata per orientare la disamina del motivo dedotto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Indica i vizi di motivazione rilevabili in Cassazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ricorda che solo tali vizi autorizzano la riconsiderazione del giudizio di merito.

  • art. 12, comma 1, lett. c), legge 7 luglio 2016, n. 122

    art. 12, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122

    Prevede l'esclusione dall'indennizzo statale della vittima che abbia concorso alla commissione del reato; usato a supporto dell'idea che il comportamento della vittima possa avere rilevanza risarcitoria.

Massime di principio

  • La parte civile può impugnare anche il riconoscimento di attenuanti o aggravanti se tali qualificazioni hanno effetto concreto sulla responsabilità civile o sull'ammontare del danno risarcibile.
  • La valutazione della sussistenza dell'attenuante della provocazione può essere compiuta nella forma "per accumulo" quando emergano condotte offensive reiterate nel tempo e un episodio finale che funge da fattore scatenante dello stato d'ira dell'agente.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e la credibilità delle prove come un giudice di merito: il suo controllo è limitato a verificare la coerenza logica, l'assenza di contraddizioni manifeste o di illogicità della motivazione.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione della valutazione di merito relativa alla provocazione è necessario dimostrare vizi della motivazione configurabili come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non semplici divergenze interpretative o apprezzamenti alternativi della prova.
  • In procedimento penale, il riconoscimento di comportamenti colposi o provocatori della vittima può ridurre l'entità del risarcimento e incidere sull'accesso a indennizzi pubblici; per le parti civili è quindi strategico impugnare decisioni che modificano la qualificazione del fatto quando ciò incide sul danno.

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