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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31401/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte di appello di Roma, della loro condanna per concussione (capo C): contestavano l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese da Zhou Chao sostenendo che avrebbe dovuto essere sentito come indagato/imputato in procedimento collegato; chiedevano il rinnovamento dell'istruttoria acquisendo trascrizioni utili a dimostrare l'inattendibilità del teste; censuravano la motivazione della Corte di appello ritenuta apodittica e non aver valutato le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa e le prove a discarico; proponevano la riqualificazione dei fatti in termini di corruzione/induzione indebita o, comunque, l'esclusione della carica intimidatoria degli agenti; infine contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte generici o manifestamente infondati: ha ritenuto non provata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Zhou Chao, avendo la sentenza di merito accertato che le dichiarazioni decisive (in particolare quelle del 2 dicembre 2011) erano rese in presenza del difensore; ha considerato legittimo il giudizio di attendibilità operato dai giudici di merito dopo il confronto delle plurime dichiarazioni e dei riscontri; ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come concussione (e non induzione indebita o corruzione) in ragione della compressione della libertà di autodeterminazione del privato; ha ritenuto legittimo il rigetto tacito della richiesta di rinnovazione istruttoria come esercizio del potere di non espletare prove superflue (art.190 c.p.p.); ha confermato la discrezionalità nel non concedere le attenuanti generiche. Per queste ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni acquisite: la Corte richiede specificità nell'allegazione della nullità o inutilizzabilità dei verbali; la genericità rende inammissibile il motivo.

  • art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Richiama la disciplina sulla connessione e comunione di procedimenti e l'obbligo di sentire come indagato chi tale veste assumerebbe in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno provato che le audizioni decisive fossero affette da inutilizzabilità patologica e ha evidenziato che le dichiarazioni rilevanti furono rese in presenza del difensore.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato assieme alle norme sullo status processuale del dichiarante: la Corte sottolinea la tutela fondamentale rappresentata dalla presenza del difensore per le dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    Norma che disciplina l'assunzione di nuova prova decisiva sopravvenuta: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di acquisizione di trascrizioni ritenendo le stesse non utili per la decisione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Riguarda i motivi nuovi in appello; la Corte ha esaminato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata con motivi nuovi e ne ha implicitamente rigettato la rilevanza sulla base della irrilevanza delle prove proposte.

  • art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e) n. 1) c.p.p.

    Richiamate in relazione ai controlli sulla motivazione della sentenza di appello: la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e non meramente apodittica, avendo il giudice di merito compiuto valutazione autonoma e argomentata dell'attendibilità.

  • artt. 319 e 319‑quater c.p.

    Le norme definiscono rispettivamente il reato di corruzione per atti d'ufficio e l'induzione indebita a dare o promettere utilità; la Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Maldera) per distinguere concussione da induzione: ha ritenuto sussistente la concussione per la costrittività della condotta degli agenti.

  • art. 190 c.p.p.

    Autorizza il giudice a non espletare prove superflue o irrilevanti; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto tacito della richiesta di esibizione di ulteriori trascrizioni come esercizio di tale potere.

  • art. 317 c.p. (richiamato nel confronto giurisprudenziale)

    Nella disamina comparativa tra fattispecie è stata richiamata la nozione di concussione prevista dall'art.317 (abusiva costrizione pubblici ufficiali), per stabilire i profili di costrittività e soggezione psicologica della vittima.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorsi inammissibili o infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • La contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine richiede specifica indicazione dei verbali e della violazione contestata; la mera genericità del rilievo rende il motivo inammissibile.
  • La presenza del difensore al momento della dichiarazione è elemento cruciale: se il dichiarante ha reso le affermazioni in presenza del difensore, il rischio di "inutilizzabilità patologica" viene significativamente attenuato.
  • Per ottenere il rinnovamento dell'istruttoria con prove sopravvenute è necessario dimostrare la rilevanza determinante delle nuove acquisizioni; il giudice può tacitamente respingere richieste ritenute manifestamente superflue ai sensi dell'art.190 c.p.p.
  • Nella distinzione tra concussione e induzione indebita la valutazione è fattuale: anche se la vittima prende l'iniziativa, resta decisivo l'accertamento della compressione della libertà di autodeterminazione da parte del pubblico ufficiale.
  • Le valutazioni sulla credibilità e attendibilità del teste, se adeguatamente motivate e sostenute da riscontri, sono riservate al giudice del merito e difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità salvo vizio motivazionale evidente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche resta una valutazione discrezionale del giudice: per contestarla bisogna indicare elementi concreti che giustifichino il ridimensionamento della sanzione.

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