Cassazione Penale, Sentenza n. 31401/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte di appello di Roma, della loro condanna per concussione (capo C): contestavano l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese da Zhou Chao sostenendo che avrebbe dovuto essere sentito come indagato/imputato in procedimento collegato; chiedevano il rinnovamento dell'istruttoria acquisendo trascrizioni utili a dimostrare l'inattendibilità del teste; censuravano la motivazione della Corte di appello ritenuta apodittica e non aver valutato le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa e le prove a discarico; proponevano la riqualificazione dei fatti in termini di corruzione/induzione indebita o, comunque, l'esclusione della carica intimidatoria degli agenti; infine contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte generici o manifestamente infondati: ha ritenuto non provata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Zhou Chao, avendo la sentenza di merito accertato che le dichiarazioni decisive (in particolare quelle del 2 dicembre 2011) erano rese in presenza del difensore; ha considerato legittimo il giudizio di attendibilità operato dai giudici di merito dopo il confronto delle plurime dichiarazioni e dei riscontri; ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come concussione (e non induzione indebita o corruzione) in ragione della compressione della libertà di autodeterminazione del privato; ha ritenuto legittimo il rigetto tacito della richiesta di rinnovazione istruttoria come esercizio del potere di non espletare prove superflue (art.190 c.p.p.); ha confermato la discrezionalità nel non concedere le attenuanti generiche. Per queste ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni acquisite: la Corte richiede specificità nell'allegazione della nullità o inutilizzabilità dei verbali; la genericità rende inammissibile il motivo.
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.
Richiama la disciplina sulla connessione e comunione di procedimenti e l'obbligo di sentire come indagato chi tale veste assumerebbe in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno provato che le audizioni decisive fossero affette da inutilizzabilità patologica e ha evidenziato che le dichiarazioni rilevanti furono rese in presenza del difensore.
art. 64 c.p.p.
Richiamato assieme alle norme sullo status processuale del dichiarante: la Corte sottolinea la tutela fondamentale rappresentata dalla presenza del difensore per le dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli.
art. 603, comma 2, c.p.p.
Norma che disciplina l'assunzione di nuova prova decisiva sopravvenuta: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di acquisizione di trascrizioni ritenendo le stesse non utili per la decisione.
art. 585, comma 4, c.p.p.
Riguarda i motivi nuovi in appello; la Corte ha esaminato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata con motivi nuovi e ne ha implicitamente rigettato la rilevanza sulla base della irrilevanza delle prove proposte.
art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e) n. 1) c.p.p.
Richiamate in relazione ai controlli sulla motivazione della sentenza di appello: la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e non meramente apodittica, avendo il giudice di merito compiuto valutazione autonoma e argomentata dell'attendibilità.
artt. 319 e 319‑quater c.p.
Le norme definiscono rispettivamente il reato di corruzione per atti d'ufficio e l'induzione indebita a dare o promettere utilità; la Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Maldera) per distinguere concussione da induzione: ha ritenuto sussistente la concussione per la costrittività della condotta degli agenti.
art. 190 c.p.p.
Autorizza il giudice a non espletare prove superflue o irrilevanti; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto tacito della richiesta di esibizione di ulteriori trascrizioni come esercizio di tale potere.
art. 317 c.p. (richiamato nel confronto giurisprudenziale)
Nella disamina comparativa tra fattispecie è stata richiamata la nozione di concussione prevista dall'art.317 (abusiva costrizione pubblici ufficiali), per stabilire i profili di costrittività e soggezione psicologica della vittima.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorsi inammissibili o infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine richiede specifica indicazione dei verbali e della violazione contestata; la mera genericità del rilievo rende il motivo inammissibile.
- La presenza del difensore al momento della dichiarazione è elemento cruciale: se il dichiarante ha reso le affermazioni in presenza del difensore, il rischio di "inutilizzabilità patologica" viene significativamente attenuato.
- Per ottenere il rinnovamento dell'istruttoria con prove sopravvenute è necessario dimostrare la rilevanza determinante delle nuove acquisizioni; il giudice può tacitamente respingere richieste ritenute manifestamente superflue ai sensi dell'art.190 c.p.p.
- Nella distinzione tra concussione e induzione indebita la valutazione è fattuale: anche se la vittima prende l'iniziativa, resta decisivo l'accertamento della compressione della libertà di autodeterminazione da parte del pubblico ufficiale.
- Le valutazioni sulla credibilità e attendibilità del teste, se adeguatamente motivate e sostenute da riscontri, sono riservate al giudice del merito e difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità salvo vizio motivazionale evidente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche resta una valutazione discrezionale del giudice: per contestarla bisogna indicare elementi concreti che giustifichino il ridimensionamento della sanzione.
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