Tribunale, Sentenza T-765/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 21 February 2024. — Azalee Cosmetics v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark LA CRÈME LIBRE – Earlier EU word mark LIBRE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-765/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Azalee Cosmetics contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di L’Oréal (UK) Ltd basata sul marchio anteriore "LIBRE". La Corte ha ritenuto che i prodotti e servizi in causa fossero identici o simili e che i segni condividessero l’elemento distintivo "libre", sufficiente a generare un rischio di confusione. È stata inoltre considerata non decisiva la prova statistica prodotta dalla ricorrente.
Opposizione a marchio UE: sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo "LA CRÈME LIBRE" e il marchio anteriore "LIBRE" per prodotti e servizi cosmetici e affini.
La questione giuridica
Se il marchio figurativo richiesto "LA CRÈME LIBRE" debba essere escluso dalla registrazione, in tutto o in parte, per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, alla luce della somiglianza tra i segni, dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e del livello di attenzione del pubblico rilevante.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in presenza di un marchio anteriore "LIBRE" con distintività normale e di segni che coincidono nell’elemento distintivo e riconoscibile "libre", il marchio figurativo "LA CRÈME LIBRE" presenta una somiglianza visiva bassa ma una somiglianza fonetica e concettuale media; poiché i prodotti e servizi contestati sono identici o simili da basso ad alto grado e il pubblico rilevante è quello medio, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Rischio di confusione tra "LA CRÈME LIBRE" e "LIBRE"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Azalee Cosmetics avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione. Il Tribunale ha esaminato se il segno figurativo richiesto "LA CRÈME LIBRE" potesse essere registrato come marchio UE nonostante l’opposizione fondata sul marchio anteriore verbale "LIBRE".
Fatti e procedimento amministrativo
Il 12 giugno 2020 Azalee Cosmetics aveva depositato una domanda di marchio UE per un segno figurativo composto dalle parole "la crème libre", con domanda riferita a prodotti e servizi nelle classi 3, 21, 35 e 44 della classificazione di Nizza. L’Oréal (UK) Ltd aveva presentato opposizione il 2 ottobre 2020 sulla base del marchio UE anteriore "LIBRE", registrato per prodotti di classe 3 quali profumi, acque di colonia, acque da toilette, deodoranti personali, oli essenziali, saponi profumati e creme/latti profumati per il corpo.
L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposizione aveva accolto l’opposizione per una serie di prodotti e servizi; la commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso della domanda di registrazione per le merci e i servizi elencati nel punto 7 della sentenza, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico pertinente.
Domanda e motivi del ricorso
Azalee Cosmetics chiedeva l’annullamento parziale della decisione impugnata, oltre alle spese. Con un unico motivo deduceva la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava in particolare:
- la definizione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
- la valutazione della somiglianza tra i prodotti e servizi;
- la comparazione dei segni;
- la valutazione della distintività del marchio anteriore;
- la conclusione finale sul rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di rischio di confusione: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, rilevanza della percezione del consumatore medio e sufficienza della sussistenza del motivo relativo in una parte dell’Unione europea per rifiutare la registrazione di un marchio UE.
Pubblico rilevante e territorio pertinente
La commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti e servizi in questione fossero destinati al pubblico in generale, con livello di attenzione medio per i prodotti di classe 3 e i servizi di classe 35, medio per i prodotti di classe 21 e medio-alto, a seconda del grado di sofisticazione, per i servizi di classe 44. Aveva inoltre limitato la valutazione al pubblico francofono dell’Unione europea.
Il Tribunale ha confermato tali valutazioni. Ha osservato che cosmetici, prodotti di bellezza e servizi connessi sono beni e servizi di uso quotidiano, non dimostrati come beni di lusso o altamente sofisticati. Ha poi ribadito che, anche se una parte del pubblico avesse un’attenzione più elevata, occorre prendere in considerazione il gruppo con il livello di attenzione più basso. Quanto alla delimitazione territoriale, ha ritenuto corretto riferirsi al pubblico francofono dell’Unione, essendo sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.
Comparazione dei prodotti in classe 3
Il Tribunale ha condiviso l’analisi secondo cui diversi prodotti della domanda erano identici a quelli coperti dal marchio anteriore o al più simili. In particolare ha ritenuto identici:
- "body creams [cosmetics]", "cosmetics", "products for beauty treatments", "cosmetic preparations for the maintenance of the skin" rispetto a "scented body lotions and creams";
- "soaps and gels", "shaving preparations", "cosmetic preparations for baths", "shaving soaps" rispetto a "perfumed soaps";
- "perfumery", "toilet water", "scented water", "deodorants for personal use [perfumery]" rispetto a "perfumes", "eau de cologne", "toilet waters", "eau de parfum", "personal deodorants";
- "ethereal oils" rispetto a "essential oils";
- anche "body and facial oils" e "cosmetic preparations for slimming and firming the skin", "sun-tanning preparations [cosmetics]" sono stati considerati ricompresi nella categoria più ampia del marchio anteriore o comunque identici per inclusione reciproca.
Per altri prodotti di classe 3, tra cui creme per il viso, sieri cosmetici, latte di bellezza, acqua micellare, balsami, make-up, struccanti, maschere, prodotti per unghie e capelli, depilatori, tinture, il Tribunale ha confermato una somiglianza media con "scented body lotions and creams", richiamando che si tratta di prodotti cosmetici e di bellezza fabbricati dagli stessi operatori e venduti attraverso gli stessi canali.
Comparazione dei prodotti in classe 21
Quanto agli articoli di classe 21, quali utensili cosmetici, beauty case, piumini da cipria, spugne da toilette e da trucco e contenitori per uso cosmetico, il Tribunale ha confermato la valutazione di somiglianza debole rispetto ai prodotti del marchio anteriore. Ha rilevato che tali beni hanno natura, finalità e modalità d’uso differenti rispetto ai cosmetici, ma risultano complementari perché utilizzabili insieme ai prodotti di classe 3 e acquistabili negli stessi luoghi dal medesimo pubblico.
Comparazione dei servizi in classe 35
Per i servizi di vendita al dettaglio relativi ai prodotti cosmetici indicati nella domanda, il Tribunale ha affermato che la somiglianza con i prodotti del marchio anteriore è da bassa a media, a seconda che i beni sottostanti siano identici o solo simili. Ha precisato che i servizi retail possono essere simili ai prodotti cui si riferiscono per la connessione complementare tra vendita e bene venduto. Ha inoltre escluso che le linee guida EUIPO abbiano valore vincolante come fonte di diritto.
Comparazione dei servizi in classe 44
Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione di somiglianza debole tra i servizi di cura igienica e di bellezza, saloni di bellezza, parrucchiere, manicure, visagista, consulenza in materia di bellezza e i prodotti del marchio anteriore. Ha osservato che tali servizi e prodotti condividono il medesimo obiettivo generale di cura della persona, pulizia, abbellimento e mantenimento del benessere estetico, e che i servizi di consulenza comprendono indicazioni sui prodotti cosmetici da usare.
Confronto dei segni
Il marchio richiesto è un segno figurativo composto da "la", "crème" e "libre", con la parola "libre" scritta al contrario; il marchio anteriore è la sola parola "libre". Il Tribunale ha confermato che:
- "la crème" è priva di carattere distintivo per i prodotti e servizi in questione, salvo forse per i prodotti sotto forma di crema;
- "libre" è l’elemento distintivo del marchio richiesto ed è anche l’unico elemento del marchio anteriore;
- nessun elemento del segno richiesto è visivamente dominante sugli altri.
Sul piano visivo ha ritenuto sussistente una somiglianza bassa, osservando che la parola "libre" resta chiaramente leggibile per il pubblico francofono nonostante l’effetto invertito. Sul piano fonetico ha confermato una somiglianza media, poiché il pubblico pronuncia comunque "libre" in modo identico nei due segni. Sul piano concettuale ha confermato una somiglianza almeno media, poiché i segni condividono l’idea di libertà; l’aggiunta di "la crème" non modifica tale significato.
Distintività del marchio anteriore
La commissione di ricorso aveva ritenuto la distintività intrinseca del marchio anteriore normale, non essendo stata allegata o provata una notorietà rafforzata da uso intensivo. Il Tribunale ha confermato tale giudizio. Ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato un indebolimento della distintività per effetto dell’uso sul mercato di altri segni contenenti la parola "libre", poiché i documenti prodotti mostravano solo esempi di marchi, senza prova del loro uso effettivo.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il criterio dell’interdipendenza, il Tribunale ha concluso che il rischio di confusione sussiste. I fattori decisivi sono stati:
- l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi in causa;
- la distintività normale del marchio anteriore;
- la somiglianza visiva bassa e quella fonetica e concettuale media tra i segni;
- il livello di attenzione medio del pubblico pertinente.
Ha quindi ritenuto plausibile che il pubblico di riferimento possa attribuire ai prodotti e servizi la stessa origine commerciale o un’origine economicamente collegata.
Valutazione della prova statistica prodotta dalla ricorrente
Azalee Cosmetics aveva prodotto una survey su 1.000 consumatori francofoni, da cui emergeva che una parte degli intervistati percepiva un legame tra i segni. Il Tribunale ha tuttavia considerato tale prova non idonea a infirmare la conclusione dell’EUIPO. Ha osservato che il sondaggio non era stato svolto nelle condizioni concrete di mercato, che agli intervistati erano stati presentati solo i segni e non anche i prodotti e servizi pertinenti, e che, comunque, una percentuale del 28% di soggetti che attribuivano i segni alla stessa impresa non era trascurabile.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Azalee Cosmetics alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principio affermato
In una opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione può essere ravvisato anche quando il marchio richiesto contiene, insieme ad altri elementi descrittivi o debolmente distintivi, l’elemento distintivo coincidente con il marchio anteriore; se i prodotti e servizi sono identici o simili e il pubblico è quello medio, è sufficiente una somiglianza visiva anche bassa, compensata da somiglianza fonetica e concettuale media, per giustificare il rifiuto della registrazione.
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