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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00243/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'esecuzione presso terzi promossa dalla creditrice contro la società debitrice. La società propose opposizione agli atti esecutivi e all'espropriazione presso terzi; fu disposta la sospensione dell'esecuzione e assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito, ma nessuna parte vi provvide. La procedura esecutiva venne quindi dichiarata estinta ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. Successivamente la creditrice reclamò la liquidazione delle spese operata con l'ordinanza di estinzione ex art. 630 c.p.c.; il Tribunale accolse il reclamo e la Corte d'appello, adita dalla società, accolse parzialmente l'appello compensando le spese di entrambi i gradi. In cassazione la società ricorrente dedusse un unico motivo, ma la creditrice eccepì l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità processuale/legittimazione del soggetto che aveva conferito la procura e proposto l'impugnazione, poiché la società era stata, prima del ricorso, sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione: dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa la legittimazione processuale spetta esclusivamente agli organi della procedura, sicché un ricorso per cassazione proposto e notificato da soggetto privo di rappresentanza dell'ente è originariamente inammissibile. La sopravvenuta rinuncia al ricorso, anche se proveniente dal commissario liquidatore, è stata ritenuta inefficace a sanare il vizio genetico dell'impugnazione, non trovando applicazione l'art. 182 c.p.c. nel giudizio di cassazione. Solo ad abundantiam la Corte ha richiamato una precedente decisione analogamente riferita alla stessa società. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte le ha compensate integralmente in ragione della successiva manifestazione di volontà di tutte le parti di definire complessivamente il contenzioso mediante rinunce reciproche, documentate in atti prodotti in causa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che aveva conferito il mandato e proposto l'impugnazione dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della società. Ha escluso che la rinuncia successiva potesse sanare il vizio originario del ricorso. Ha poi compensato interamente le spese del giudizio di legittimità, tenendo conto della documentata volontà delle parti di rinunciare alle controversie pendenti e chiudere globalmente il contenzioso. Infine ha disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva dopo la mancata introduzione del giudizio di merito nei termini fissati a seguito della sospensione.

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato in relazione al reclamo avverso la liquidazione delle spese operata con l'ordinanza di estinzione.

  • art. 200, comma 2, L.F.

    la Corte lo richiama per affermare che, a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura.

  • art. 2545-terdecies c.c.

    richiamato quale base del decreto ministeriale che ha disposto lo scioglimento della cooperativa e la sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 182 c.p.c.

    la Corte esclude che trovi applicazione nel giudizio di cassazione quale strumento idoneo a sanare il difetto originario di rappresentanza processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale della società passa in via esclusiva agli organi della procedura; gli organi societari ordinari non possono validamente conferire procura per impugnare.
  • Il ricorso per cassazione proposto da soggetto privo di rappresentanza della parte è originariamente inammissibile, perché il rapporto processuale di legittimità non viene validamente instaurato.
  • Il difetto genetico di legittimazione o di rappresentanza nel ricorso per cassazione non è sanato da una successiva rinuncia all'impugnazione proveniente da altro soggetto, neppure se appartenente alla procedura concorsuale.
  • Nel giudizio di cassazione non opera, per sanare tale vizio, il meccanismo di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
  • Quando emerge una complessiva definizione conciliativa del contenzioso tra tutte le parti, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità anche in presenza di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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