Sentenza n. 1863/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano, datato 28 agosto 2024 avente ad oggetto “immobile di via -OMISSIS-. Provvedimento di inammissibilità e conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, della CILA – art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 - presentata in data 29.11.2023”, contenente ordine di ripristino dello stato dei luoghi legittimo entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del provvedimento; del provvedimento del Comune di Milano, datato 28 agosto 2024 avente ad oggetto “via -OMISSIS-. Ordine motivato a non eseguire le opere ai sensi dell'art. 19.3 della L. 241/90 e dell’art. 23 - comma 6 – del D.P.R. n. 380/2001”; di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali del 28 agosto 2024 che hanno dichiarato inammissibile e inefficace una CILA in sanatoria, ordinato il ripristino dello stato legittimo e inibito una SCIA alternativa a permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una CILA in sanatoria per opere interne ed esterne al sottotetto, tra cui il tamponamento di quattro portefinestre e la modifica dei tavolati, sostenendo di voler ricondurre il locale allo stato assentito dalla SCIA del 7 novembre 2014. Successivamente aveva presentato una SCIA alternativa a permesso di costruire per riaprire le portefinestre, ripristinare porte interne e destinare nuovamente i locali a soggiorno, cucina e bagno. Il Comune ha dichiarato inefficace la CILA, ordinato il ripristino dello stato legittimo e inibito la SCIA, rilevando che lo stato di fatto non era conforme alla SCIA del 2014: il sottotetto comprendeva un bagno non assentito, presentava un’altezza media ponderale di 2,55 metri anziché 2,35 metri e disponeva di sette portefinestre anziché tre. Con le censure I.B e I.C il ricorrente ha sostenuto che la CILA avesse proprio la funzione di ripristinare la conformità e che il solo tamponamento delle quattro portefinestre eccedenti fosse sufficiente a eliminare i requisiti di abitabilità, rendendo irrilevante la maggiore altezza. Ha inoltre contestato che l’altezza di 2,35 metri risultasse vincolante, non essendo rappresentati nei progetti elementi strutturali impeditivi di altezze maggiori. Con il secondo motivo ha dedotto gli stessi vizi in via derivata contro l’inibizione della SCIA. Con la censura I.E ha contestato l’ordine di ripristino, ritenendolo illogico, carente di istruttoria e motivazione, perché non avrebbe indicato concretamente le opere da eseguire.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, la legittimità dello stato di fatto costituisce presupposto indispensabile per qualsiasi nuovo intervento edilizio; su un immobile abusivo sono ammissibili soltanto opere dirette a ricondurlo esattamente alla conformità dei titoli edilizi che lo riguardano. La CILA non era idonea a tale scopo, perché il sottotetto risultava interessato da una pluralità di difformità, valutabili unitariamente: bagno abusivo, altezza superiore a quella indicata nella SCIA del 2014 e portefinestre eccedenti. Il solo tamponamento delle portefinestre non eliminava le altre difformità e non impediva che il locale, considerate le sue caratteristiche complessive, continuasse a essere concretamente utilizzato per la permanenza di persone. L’altezza indicata nella SCIA del 2014, pari a 2,35 metri, delimitava l’altezza assentita, sicché non poteva essere mantenuta quella di 2,55 metri. È stata quindi ritenuta legittima la dichiarazione di inefficacia della CILA e l’adozione dell’ordine di ripristino, nonché, in via conseguente, l’inibizione della SCIA successiva, riferita a un locale privo dello stato legittimo. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le censure contro gli ulteriori motivi autonomi posti a fondamento degli atti, poiché la tenuta di una sola motivazione indipendente è sufficiente a sorreggere il provvedimento plurimotivato e rende inammissibili per carenza di interesse le doglianze residue. Quanto all’ordine di ripristino, il TAR ha rilevato che esso imponeva espressamente il ritorno alla situazione risultante dalla SCIA del 7 novembre 2014, non la mera eliminazione delle opere eseguite in forza della CILA. Gli interventi necessari erano ricavabili dai progetti allegati alla SCIA: eliminazione delle portefinestre eccedenti, ripristino delle altezze assentite, eliminazione del bagno abusivo e delle ulteriori opere non autorizzate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
La legittimità dello stato di fatto dell’immobile è presupposto indispensabile per assentire nuovi interventi edilizi; su un immobile abusivo sono ammissibili soltanto interventi diretti a ricondurlo esattamente alla conformità dei titoli edilizi esistenti.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
Disciplina la CILA, la cui presentazione non consente interventi su uno stato di fatto non legittimo se le opere non sono effettivamente dirette al completo ripristino della conformità edilizia.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Disciplina la SCIA alternativa al permesso di costruire; la relativa efficacia può essere inibita quando gli interventi riguardano un immobile privo dello stato legittimo.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato nel provvedimento comunale quale base della dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia della CILA.
art. 19 l. 241/1990
Il comma 3 è richiamato quale base dell’ordine motivato di non eseguire le opere oggetto della SCIA.
Massime di principio
- La legittimità dello stato di fatto dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per l’assentibilità di qualunque nuovo intervento edilizio; in presenza di opere abusive sono ammissibili soltanto interventi diretti a ripristinare esattamente la conformità ai titoli edilizi legittimanti.
- La verifica della conformità edilizia deve riguardare l’insieme delle opere e il loro impatto complessivo, senza valutazioni atomistiche o frazionate idonee a eludere la disciplina edilizia mediante la rimozione di un solo elemento dell’abuso.
- La rimozione di un singolo requisito dell’abitabilità, quale quello relativo ai rapporti aeroilluminanti, non è sufficiente a eliminare un abuso edilizio complesso quando permangano altre caratteristiche che consentono di destinare di fatto il locale alla permanenza di persone.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome e indipendenti, l’accertata legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto; le censure contro le ulteriori ragioni diventano inammissibili per carenza di interesse.
- Un ordine di ripristino dello stato legittimo è sufficientemente determinato quando individua il titolo edilizio di riferimento e gli interventi necessari sono ricavabili dai relativi elaborati progettuali, anche se non elenca analiticamente ogni singola opera da eseguire.
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