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Sentenza

Sentenza n. 2415/2026 - Roma, Sezione 5B

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 27 luglio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;

Giustizia amministrativa202514524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 27 luglio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 27 luglio 2024 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha lamentato il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione del procedimento senza pronuncia amministrativa. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché non risultavano né un provvedimento conclusivo né richieste di integrazione, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni e senza compenso. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra l’inerzia illegittima dell’Amministrazione, quando sussista l’obbligo di provvedere.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e richiedere, ove necessario, le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti dall’art. 16 d.lgs. 206/2007.
  • La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento, senza che il giudice debba anticipare la valutazione sulla fondatezza sostanziale della domanda di riconoscimento.
  • Quando l’autorità non abbia richiesto integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento è individuato in tre mesi dalla documentazione completa; qualora si consideri l’eventuale fase di richiesta delle integrazioni, il termine complessivo non può comunque eccedere quattro mesi.
  • In caso di accertata inerzia, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nel decidere sulla domanda di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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