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Ordinanza

Ordinanza n. 6929/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei del “concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202603215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei del concorso per 1.000 posti di conducente di automezzi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha validato le graduatorie finali del concorso pubblico per titoli ed esami destinato alla copertura di 1.000 posti di conducente di automezzi, chiedendone l'annullamento previa sospensione. La mancata inclusione tra i vincitori sarebbe derivata dall'illegittimità della prova pratica, che avrebbe determinato il suo collocamento al 1567° posto della graduatoria degli idonei, con il punteggio complessivo di 47. Nel giudizio sono indicati anche soggetti controinteressati, coincidenti con i candidati utilmente collocati nelle graduatorie contestate. Il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione del rilevante numero dei controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della prova pratica né del provvedimento di validazione delle graduatorie. Ha ritenuto che la posizione giuridica dedotta potesse essere tutelata mediante la fissazione della pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 16 settembre 2026. Considerato che la notificazione ordinaria risultava particolarmente difficile per l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del ricorso, dell'ordinanza e degli avvisi prescritti, compreso l'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere completati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi 10 giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente con separato provvedimento, previa documentazione dei costi da parte del Ministero. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, in sede cautelare, di fissare la pubblica udienza di trattazione della controversia quando la posizione giuridica dedotta può essere adeguatamente tutelata mediante la sollecita definizione del giudizio di merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare, su richiesta della parte, la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Rileva quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Rileva quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio e prescriverne le modalità e i termini.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta della parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo puntualmente contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano resi disponibili il ricorso, il provvedimento autorizzativo, l'indicazione delle parti e dei controinteressati, una sintesi dei motivi e le informazioni necessarie per seguire il processo.
  • Il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la pubblicazione o del successivo termine per il deposito della prova degli adempimenti comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando la tutela della posizione dedotta può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può fissare direttamente la pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in quella fase la fondatezza delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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