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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 2570 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva richiesto le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, dichiarando in subordine di voler beneficiare delle agevolazioni previste per l'imprenditore agricolo a titolo principale. Al momento della registrazione dell'atto, tuttavia, non erano stati prodotti né il certificato definitivo né l'attestazione provvisoria dell'Ispettorato agrario. L'Agenzia delle Entrate, dopo il successivo accertamento negativo dei requisiti, aveva notificato un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ordinarie. Il ricorrente sosteneva che, in assenza dei certificati, si applicasse il termine ordinario triennale previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla registrazione dell'atto, e che tale termine fosse ormai scaduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, non essendo stato prodotto alcun certificato al momento della registrazione, la fattispecie rientrava nell'art. 5 della L. n. 604 del 1954 e non nell'art. 4 della stessa legge. Di conseguenza, l'Agenzia avrebbe dovuto applicare il termine ordinario triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto. Poiché l'avviso era stato notificato oltre tale termine, l'Agenzia era decaduta dal potere di recuperare le maggiori imposte. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario del contribuente è stato accolto; le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 604 del 1954, art. 3

    Per conseguire le agevolazioni tributarie [...] debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto [...] un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio.

    Il certificato definitivo dei requisiti per la piccola proprietà contadina deve essere prodotto al momento della registrazione dell'atto, salvo la possibilità di utilizzare l'attestazione provvisoria prevista dall'art. 4.

  • Legge n. 604 del 1954, art. 4

    In luogo del certificato dell'ispettorato agrario [...] può essere prodotta un'attestazione provvisoria [...]

    L'attestazione provvisoria consente di ottenere temporaneamente le agevolazioni, ma impone la presentazione del certificato definitivo entro il termine previsto. Solo in questa specifica ipotesi il termine per il recupero delle imposte decorre dalla scadenza del termine concesso per il certificato definitivo.

  • Legge n. 604 del 1954, art. 5

    Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie [...] e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio [...] nè quello definitivo [...] sono dovute le normali imposte.

    Se il contribuente dichiara di voler usufruire delle agevolazioni ma non produce alcuna certificazione, non si applica il regime speciale dell'art. 4: sono dovute le imposte ordinarie, ferma la possibilità di chiedere il rimborso entro il termine previsto se successivamente vengono dimostrati i requisiti.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    Termine triennale di decadenza per l'azione dell'Amministrazione finanziaria.

    In assenza di una disciplina speciale applicabile, il potere dell'Amministrazione di recuperare le maggiori imposte si prescrive o decade nel termine ordinario di tre anni decorrente, per gli atti presentati alla registrazione, dalla richiesta di registrazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11

    La Corte ha considerato anche l'eventuale proroga biennale prevista dalla disposizione, ritenendo comunque tardivo l'avviso di liquidazione.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale richiede la produzione di una certificazione e al momento della registrazione non viene presentato né il certificato definitivo né quello provvisorio, si applica la disciplina ordinaria prevista per l'assenza della documentazione, non quella speciale relativa alla certificazione provvisoria.
  • Il termine per il recupero delle imposte deve essere individuato in base alla concreta procedura seguita: se è stata validamente presentata un'attestazione provvisoria, il termine può decorrere dalla scadenza del termine per il certificato definitivo; se non è stata presentata alcuna attestazione, decorre ordinariamente dalla registrazione dell'atto.
  • La successiva formazione o trasmissione di un certificato provvisorio non modifica necessariamente la qualificazione originaria della fattispecie, soprattutto quando al momento della registrazione tale certificato non era stato prodotto.
  • L'Amministrazione finanziaria non può recuperare le maggiori imposte oltre il termine decadenziale applicabile, anche se il contribuente non possedeva effettivamente i requisiti sostanziali dell'agevolazione.
  • Chi intende usufruire di agevolazioni fiscali documentali dovrebbe produrre tempestivamente la certificazione richiesta e conservare prova della trasmissione; in mancanza, occorre verificare il termine entro il quale l'Amministrazione può recuperare le imposte ordinarie.

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