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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32867/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 669 c.p.p. (divieto del ne bis in idem) in quanto Iacovo era stato condannato, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., con due sentenze distinte: Plinius 2 (clan "Valente Stummo", Scalea; condotte dal 2012 al 14/05/2015) e Frontiera (clan "Muto", ruolo organizzativo, condotte fino al 04/07/2019). Il ricorrente sostiene che le condotte e le prove sono sostanzialmente sovrapponibili (elementi probatori comuni fino al 2014) e che la Corte d'appello ha travisato il significato della sentenza della Cassazione n. 48084/2022, che non avrebbe escluso la possibilità di un controllo in sede di esecuzione sulla violazione del divieto del ne bis in idem.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che non sussista vizio motivazionale: l'organo dell'esecuzione ha correttamente valutato, sulla base di accertamenti di fatto consentiti in quella sede, che le due condanne riguardano la partecipazione a due distinte consorterie mafiose ("Valente Stummo" e "Muto"), con diversa struttura, ambito territoriale, ruoli attribuiti a Iacovo e periodi non coincidenti. Si è richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'impedimento di rinnovazione del giudizio in materia di esecuzione per le sentenze passate in giudicato; la questione in esame è l'operatività della preclusione derivante dal giudicato (ne bis in idem) rispetto a due condanne per reati previsti dall'art. 416-bis.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; consente la censura per contraddittorietà o illogicità della motivazione quando rilevante ai fini dell'articolazione del ricorso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; la valutazione sulla identità del fatto in rapporto a questo reato richiede l'accertamento della stessa sfera operativa, medesima compagine sociale e medesimi organi di vertice per produrre effetto preclusivo.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 48084/2022

    La Cassazione ha evidenziato i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto e ha ritenuto inammissibile l'eccezione per motivi processuali; non ha effettuato un nuovo esame probatorio di merito e quindi non ha escluso i poteri del giudice dell'esecuzione di valutare la preclusione del ne bis in idem sulla base dei fatti accertati.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto: devono coincidere condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
  • Due condanne per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) non determinano automaticamente il divieto del secondo giudizio quando riguardano consorterie distinte, pur se in cooperazione, con diversa compagine sociale, organi di vertice, ambito operativo o ruoli diversi attribuiti all'imputato.
  • Il giudice di legittimità non può svolgere nuovi accertamenti di fatto; tuttavia il giudice dell'esecuzione può esaminare in sede di incidente di esecuzione la sussistenza della preclusione derivante dal giudicato sulla base degli accertamenti di fatto consentiti in quella sede.
  • Sovrapposizione di elementi probatori non è di per sé sufficiente a dimostrare identità del fatto se le imputazioni, il quadro organizzativo, il periodo e i ruoli contestati differiscono nella sostanza.
  • La detenzione o la mancata prova di attività successiva al periodo coperto dal primo giudicato possono indebolire la tesi di una continuativa partecipazione identica e quindi favorire l'esclusione del ne bis in idem.

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