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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26485/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sospensione del rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2014 (importo sospeso euro 1.281.803,39). L'Amministrazione aveva disposto la sospensione richiamando la notifica di un processo verbale di constatazione per gli anni 2006-2011 e richiedendo la definizione delle pendenze o la presentazione di idonea garanzia "senza limiti temporali" fino all'ammontare massimo del rimborso. L'Agenzia ha giustificato la sospensione con riferimento all'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e, in giudizio, all'art. 23 d.lgs. n. 472/1997. La contribuente aveva invece prodotto una polizza fideiussoria del 25/06/2014, valida fino al 25/06/2018, per euro 1.370.396,63, e contestava la legittimità della sospensione per carenza di motivazione, per l'illegittimità di riferirla a reati concernenti altri periodi d'imposta e per l'illiceità della richiesta di garanzia senza limiti temporali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto illegittima la sospensione del rimborso operata dall'Amministrazione in presenza di una polizza fideiussoria valida, perché ciò ha determinato una ingiustificata duplicazione delle misure cautelari a carico del contribuente (richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. n. 2320/2020). La Corte ha altresì osservato che la legge non impone che la garanzia sia senza limiti di durata e che la sospensione deve essere adeguatamente motivata in modo da consentire una difesa compiuta. Per la relativa novità della questione le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Consente all'Amministrazione di richiedere garanzie per i rimborsi IVA; se l'Amministrazione ha ottenuto e mantiene valida tale garanzia, non può contemporaneamente adottare strumenti cautelari alternativi che determinino una duplicazione della tutela a scapito del contribuente.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23

    Prevede strumenti cautelari in ambito sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che tali strumenti non possano essere utilizzati dall'Amministrazione in contrasto con la garanzia già acquisita ai sensi dell'art. 38-bis, per evitare duplicazione delle cautele.

  • r.d. 5 ottobre 1923, n. 2440, art. 69

    Disposizione storica contenente misure cautelari fiscali: la sua utilizzazione non è lecita quando si è già in presenza della garanzia prevista dall'art. 38-bis, per evitare un doppio vincolo sul contribuente.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    Principio di collaborazione e buona fede (statuto del contribuente): impone all'Amministrazione di evitare comportamenti che impongano oneri eccessivi o duplicazioni ingiustificate al contribuente.

  • Costituzione, art. 2

    Principio di solidarietà che, secondo la sentenza, deve informare anche i rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadino, evitando imposizioni che eccedano il necessario.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 2320 del 31/01/2020 (giurisprudenza)

    Principio interpretato come orientamento vincolante: se l'Amministrazione ottiene garanzia ai sensi dell'art. 38-bis, non può contemporaneamente adottare misure cautelari alternative; altrimenti si determina una duplicazione ingiustificata della cautela.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Norma richiamata quale motivo di ricorso per violazione di legge nella impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma

    La motivazione del provvedimento impugnato può essere eventualmente corretta nella pronuncia della Corte, ma nel caso di specie l'illegittimità della sospensione è stata comunque accertata.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione ottiene una garanzia valida ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972 per garantire un rimborso IVA, non può paralelamente adottare misure cautelari alternative (es. sospensione basata su art. 23 d.lgs. 472/1997) che producano una duplicazione della cautela a carico del contribuente.
  • La garanzia (fideiussione) non è per legge obbligata a essere 'senza limiti temporali'; una polizza con durata determinata e valida al momento dell'atto è efficiente a prevenire la sospensione del rimborso, salvo specifiche ragioni motivate e non ripetitive.
  • La sospensione di un rimborso deve essere motivata in modo chiaro e preciso, indicando contestazioni comprensibili che consentano al contribuente una difesa concreta; la motivazione generica o riferita a periodi d'imposta diversi può rendere l'atto illegittimo.
  • Non è legittimo gravare il contribuente con oneri eccessivi tramite richieste di garanzia 'senza limiti temporali' se ciò eccede quanto necessario e contrasta con i principi di buona fede e collaborazione amministrativa.
  • Se l'Amministrazione sospende un rimborso nonostante una garanzia valida, il contribuente ha solida base per impugnare la sospensione: i giudici tributari, richiamando la giurisprudenza di legittimità, possono annullare la sospensione e compensare le spese per questioni di novità giuridica.
  • La contestazione basata su presunti reati o irregolarità riferiti ad altri periodi d'imposta richiede in ogni caso motivazione specifica e collegamento con il rimborso oggetto di sospensione; altrimenti risulta insufficiente.

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