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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. M.I.P.G. del 29 luglio 2022, notificato il 2 agosto 2022, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202200695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno, notificato il 2 agosto 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 luglio 2022 con cui la Questura di Genova aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 16 aprile 2026, di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto irrituale la rinuncia, poiché non notificata all'Amministrazione resistente. Ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione è stata quindi qualificata come sopravvenuta carenza d'interesse. Non residuando un interesse alla decisione della domanda di annullamento, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e delle peculiarità del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    "la rinuncia, in quanto non notificata all’Amministrazione resistente, è irrituale e va considerata ... quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse"

    La rinuncia al ricorso non notificata alla parte resistente non produce gli effetti propri della rinuncia rituale, ma può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse, con conseguente improcedibilità del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo non notificata all'Amministrazione resistente è irrituale e non determina l'estinzione del giudizio per rinuncia; può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente manifesta in modo non rituale la volontà di non proseguire la controversia e non sussiste più un interesse concreto alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse può giustificare la compensazione delle spese in ragione delle modalità processuali e delle peculiarità del caso concreto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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