Cassazione Penale, Sentenza n. 33651/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., aveva chiesto di poter disporre di fornello e pentolame per cucinare o scaldare una bevanda durante tutta la notte, senza doverli riconsegnare alle ore 20:00 per riottenerli alle ore 7:00. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta e il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l’opposizione, ritenendo che la limitazione temporale dell’uso degli strumenti, applicata presso l’istituto penitenziario interessato, fosse giustificata da esigenze logistiche, organizzative e di sicurezza interna, correlate anche alla minore incisività dei controlli notturni. Con un unico motivo di ricorso, il detenuto ha denunciato la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la disciplina fosse discriminatoria rispetto ai detenuti comuni e che la riconsegna notturna di fornello e pentolame costituisse una compressione arbitraria del diritto alla cottura dei cibi, non una mera modalità di esercizio del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima, in astratto, la previsione di fasce orarie per l’esercizio del diritto alla cottura dei cibi da parte dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis, purché la differenziazione rispetto ai detenuti comuni sia sorretta da concrete e plausibili esigenze organizzative e di sicurezza e non abbia finalità meramente afflittive. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la limitazione dalle ore 20:00 alle ore 7:00, richiamando le esigenze di sicurezza interna, l’organizzazione del servizio e la minore incisività dei controlli durante la notte. La Corte ha quindi escluso sia l’arbitraria compressione del diritto sia l’aggravamento indebito del regime detentivo speciale.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
La norma è richiamata in relazione al controllo giurisdizionale sulle condizioni e modalità di esercizio dei diritti dei detenuti sottoposti al regime penitenziario speciale.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen.
La disciplina non può imporre l’assoluta impossibilità di cuocere cibi; le modalità amministrative di esercizio del diritto, comprese le limitazioni temporali, sono legittime solo se giustificate da concrete esigenze organizzative e di sicurezza e non meramente afflittive.
Massime di principio
- La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi da parte dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. costituisce, in sé, una modalità organizzativa legittima dell’esercizio del diritto e non nega necessariamente il diritto soggettivo alla cottura.
- Le determinazioni dell’amministrazione penitenziaria che disciplinano temporalmente l’esercizio del diritto alla cottura dei cibi sono sottoponibili al controllo della magistratura di sorveglianza, che deve verificarne la conformità ai principi costituzionali e l’assenza di aggravamenti indebiti del regime detentivo.
- La differenziazione delle modalità di esercizio del diritto tra detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis e detenuti comuni è legittima soltanto quando sia sorretta da ragioni oggettive, concrete e plausibili di organizzazione e sicurezza dell’istituto; in mancanza, la limitazione assume carattere meramente afflittivo e discriminatorio.
- Una limitazione temporale dell’uso di fornello e pentolame è legittima quando il giudice individui specificamente le esigenze di sicurezza interna, di organizzazione del servizio e di controllo penitenziario che la giustificano, escludendo così una finalità di aggravamento del trattamento detentivo.
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