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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 1986 del 9 ottobre 2025 di aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione di Parcheggi Scambiatori a Sud della Stazione Ferroviaria" CUP C51B09000080006 - CIG B77293B80E al RTI costituendo Sprovieri S.r.l. (mandataria) e C.G.C. S.r.l. (mandante); - della nota del Comune di Pistoia prot. 14174 del 22 ottobre 2025 di conferma dell'aggiudicazione definitiva in favore del RTI costituendo Sprovieri S.r.l. (mandataria) e C.G.C. S.r.l. (mandante); - del verbale di gara n. 3 del 19 agosto 2025 con il quale la Commissione ha individuato quale miglior offerta a seguito di confronto competitivo ex art. 77 R.D. n. 827/1924, quello offerto dal RTI Sprovieri "in quanto formulato in conformità alla precostituita identificazione della soglia di anomalia con troncamento al 5° decimale, come espressa e riportata dalla piattaforma telematica certificata START nella fase ordinaria di gara e come comunicata nell'avviso di confronto competitivo tramite rilanci migliorativi"; - della comunicazione del Comune di Pistoia del 30 settembre 2025 di aggiudicazione in provvisoria a RTI Sprovieri; - di ogni altro atto presupposto o connesso; - nonché per la declaratoria di caducazione e inefficacia del contratto ove nel frattempo stipulato, con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3/3/2026: - della nota prot. 11141 del 2 febbraio 2026, con la quale il Comune di Pistoia ha escluso la Spinosa dalla gara relativa ai lavori di "Realizzazione di Parcheggi Scambiatori a Sud della Stazione Ferroviaria” CUP C51B09000080006 - CIG B77293B80E; - dell'aggiudicazione dell’appalto ove fosse nel frattempo intervenuta; - di ogni altro atto presupposto o connesso; per quanto possa occorrere: - della nota del 14 gennaio 2026, con la quale il Comune ha chiesto alla Spinosa chiarimenti in ordine al possesso delle attestazioni di qualificazione SOA come previste dall’art. III.2.1.3 del Bando; - della nota del 23 gennaio 2026, con la quale il Comune ha chiesto all’Impresa di specificare la percentuale di subappalto necessario relativamente alla categoria scorporabile OG10; nonché per la declaratoria di caducazione e inefficacia del contratto ove nel frattempo stipulato, con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione.

Giustizia amministrativa202503062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per la realizzazione di parcheggi scambiatori e, con il ricorso introduttivo, aggiudicazione dell’appalto a un raggruppamento temporaneo concorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dei lavori al raggruppamento temporaneo costituito da Sprovieri S.r.l. e C.G.C. S.r.l., nonché gli atti della procedura di confronto competitivo e la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, chiedendo anche la caducazione o inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui il Comune di Pistoia l’ha esclusa dalla gara e, ove intervenuta, la successiva aggiudicazione, contestando inoltre le richieste comunali di chiarimenti relative al possesso delle attestazioni SOA e alla percentuale di subappalto necessario per la categoria scorporabile OG10. In sede cautelare la ricorrente ha sostenuto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che i requisiti prescritti dalla lex specialis risultavano posseduti nel rispetto dell’art. 30 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.

La decisione

Il TAR, effettuato un primo sommario esame e riservando gli approfondimenti alla fase di merito, ha ritenuto che le censure contenute nei motivi aggiunti presentassero significativi elementi di fondatezza, poiché la società ricorrente pare possedere i requisiti prescritti dalla legge di gara in conformità all’art. 30 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023. Ha quindi ravvisato il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare e ha ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione fino alla decisione di merito, sospendendo i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti. L’udienza pubblica già fissata è stata rinviata all’11 giugno 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 30 dell’Allegato II.12 d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata quale parametro per valutare il possesso, da parte della società ricorrente, dei requisiti prescritti dalla legge di gara; il TAR ha ritenuto prima facie rispettata tale disciplina.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.

  • art. 77 R.D. n. 827/1924

    Richiamato negli atti impugnati quale disciplina del confronto competitivo, senza specifica interpretazione da parte del TAR nell’ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione degli atti di gara può essere accordata quando, a un primo sommario esame, le censure contro l’esclusione del concorrente presentino significativi elementi di fondatezza in relazione al possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis e dalla disciplina normativa applicabile.
  • Quando il giudice ritenga prima facie che il concorrente escluso possieda i requisiti richiesti dalla legge di gara, può sospendere i provvedimenti di esclusione e gli atti conseguenti per mantenere invariata la situazione fino alla decisione sul merito.
  • La valutazione cautelare della fondatezza delle censure è necessariamente sommaria e non pregiudica gli approfondimenti propri della successiva fase di trattazione del ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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