Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, relativo a opere di sistemazione esterna e modifica del prospetto di un fabbricato con area pertinenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conduttrice dell’immobile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in difformità da un’autorizzazione edilizia del 2003 e da una SCIA del 2021. Le difformità riguardavano, tra l’altro, l’ampliamento di un’intercapedine, una recinzione in tufo anziché in pietra calcarea a secco, panche e gradini in tufo, pavimentazioni in pietra e diversa ubicazione delle aperture del fabbricato. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse inefficace perché adottato dopo la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, ritenuto applicabile alla domanda. Con il secondo motivo ha dedotto che, ai sensi dell’art. 36-bis, il Comune avrebbe dovuto subordinare il rilascio della sanatoria a interventi di conformazione e ha censurato il difetto di motivazione sull’offerta di eseguire tali interventi. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione dell’area come “camera urbana” ai sensi delle N.T.A. delle Previsioni Generali del Recupero dei Rioni Sassi, sostenendo che si trattasse di un giardino interno pertinenziale a uso esclusivo del fabbricato e rilevando la mancata inclusione nella relativa mappa. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, poiché il diniego si limitava a richiamare l’art. 17 delle N.T.A. senza indicare in concreto le ragioni della non sanabilità delle singole opere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Ha respinto il primo motivo, rilevando che l’istanza era stata formalmente presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il cui silenzio ha valore di rigetto dopo sessanta giorni. Il Comune poteva quindi adottare un successivo provvedimento espresso di diniego. Non sussisteva alcun obbligo di riqualificare d’ufficio la domanda ai sensi dell’art. 36-bis, trattandosi di fattispecie eterogenee quanto a presupposti e schema decisorio; spettava all’interessato individuare con diligenza il parametro normativo della domanda. La diversa qualificazione era stata prospettata solo nella risposta al preavviso di rigetto, quando era ormai decorso il termine previsto dall’art. 36-bis e si era verificata una tardiva modifica della domanda. È stato respinto anche il secondo motivo, perché fondato sulla non applicabile disciplina dell’art. 36-bis; il TAR ha comunque precisato che la difformità dall’art. 17 delle N.T.A. avrebbe costituito un ostacolo anche rispetto a tale disciplina. È stato invece accolto il terzo motivo. La qualificazione dell’area come “camera urbana” costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza, dell’ingiustizia manifesta e del travisamento dei fatti, ma deve essere adeguatamente motivata alla luce dei criteri tipologici stabiliti dall’art. 13, comma 1, delle N.T.A. Il Comune non aveva chiarito, in rapporto alle caratteristiche strutturali e morfologiche del manufatto, perché esso rientrasse nella categoria delle camere urbane né a quale delle tipologie elencate dalla norma fosse riconducibile. Inoltre, anche nell’ipotesi di qualificazione come camera urbana, l’art. 17 delle N.T.A. non stabiliva un divieto assoluto di edificazione, ma consentiva le opere di risanamento conservativo specificamente individuate. Il diniego avrebbe pertanto dovuto illustrare, per ciascuna opera oggetto della sanatoria, le ragioni concrete della difformità rispetto alle opere consentite e della sua qualificabilità come abuso edilizio. Il mero richiamo all’art. 17 delle N.T.A. non era sufficiente. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

    La domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 è soggetta al silenzio-rigetto decorsi sessanta giorni; l’Amministrazione può successivamente adottare un diniego espresso confermativo del rigetto già formatosi.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina dell’art. 36-bis è eterogenea rispetto a quella dell’art. 36, anche quanto allo schema decisorio e al silenzio-assenso. L’Amministrazione non è tenuta a riqualificare d’ufficio una domanda formalmente proposta ai sensi dell’art. 36; la diversa qualificazione non può essere introdotta tardivamente dall’interessato dopo la scadenza del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il provvedimento di diniego deve esplicitare le ragioni concrete della qualificazione urbanistica dell’area e della ritenuta non conformità delle singole opere, non essendo sufficiente il mero richiamo alla norma urbanistica applicata.

  • art. 13 N.T.A. delle Previsioni Generali del Recupero dei Rioni Sassi

    Oltre alle piazze, alle strade, ai gradoni e ai vichi rientrano in questa categoria A): – i recinti (A 1) – i ballatoi (A 2) – i "cortigli", (spazi liberi antistanti cantine e depositi) (A 3) – i giardini pensili (A 4) – gli orti (A 5) – le aree verdi anche incolte (A 6).

    La disposizione contiene, oltre a un parametro descrittivo generale, una catalogazione tipologica esaustiva delle “camere urbane”, alla quale l’Amministrazione deve attenersi nella qualificazione concreta del manufatto.

  • art. 17 N.T.A. delle Previsioni Generali del Recupero dei Rioni Sassi

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione non configura un divieto assoluto di edificabilità delle camere urbane, ma consente esclusivamente interventi riconducibili alle opere di risanamento conservativo specificamente indicate. Il diniego deve quindi verificare concretamente la riconducibilità o meno di ciascun intervento a tali opere.

Massime di principio

  • La domanda di permesso di costruire in sanatoria deve essere valutata secondo il parametro normativo formalmente individuato dal richiedente; quando l’istanza è presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il silenzio dell’Amministrazione dopo sessanta giorni ha valore di rigetto e non sussiste un obbligo generale di riqualificazione d’ufficio ai sensi dell’art. 36-bis, trattandosi di fattispecie diverse per presupposti e schema decisorio.
  • La diversa qualificazione della domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non può essere introdotta tardivamente dall’interessato dopo la scadenza del termine previsto per la formazione del relativo silenzio-assenso, poiché ciò integra una modifica non più ammissibile dell’oggetto della domanda.
  • Quando una disciplina urbanistica definisce una categoria tipologica di beni mediante un’elencazione esaustiva, l’Amministrazione deve motivare la riconduzione del manufatto concreto a una delle tipologie previste, indicando le caratteristiche strutturali e morfologiche rilevanti; il mero richiamo alla categoria urbanistica non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • Il diniego di sanatoria edilizia fondato sulla non conformità a una norma urbanistica che ammette soltanto determinati interventi non può limitarsi a richiamare astrattamente tale norma, ma deve esaminare le singole opere oggetto della domanda e illustrare le ragioni concrete per cui ciascuna non è riconducibile agli interventi consentiti e integra un abuso non sanabile.
  • Le valutazioni tecniche dell’Amministrazione sulla qualificazione urbanistica di un manufatto sono sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da insufficienza istruttoria o motivazionale, ovvero da irragionevolezza, ingiustizia manifesta o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.