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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22035/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione emesso dall'agente della riscossione in relazione a un presupposto avviso di accertamento esecutivo relativo al periodo d'imposta 2009. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento non si fosse perfezionata, con conseguente nullità dell'intimazione, anche in ragione del mancato rispetto del termine di compiuta giacenza e delle modalità di deposito e di comunicazione dell'atto. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate e la società di riscossione, deducendo anzitutto nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del contraddittorio: secondo le ricorrenti, il giudice d'appello aveva esaminato profili di invalidità della notifica non devoluti con l'atto di appello, ma introdotti solo con memorie depositate tardivamente in appello, in violazione del divieto di ius novorum e delle preclusioni del processo tributario. Con il secondo motivo entrambe le ricorrenti hanno denunciato violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente letto gli atti di notifica e confuso le date relative al deposito e al ritiro del plico, escludendo senza base corretta il perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, ritenendo assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Il Collegio ha affermato che il giudice d'appello aveva esaminato questioni di nullità della notifica non dedotte nei motivi di appello, ma introdotte solo con memorie depositate nel giudizio di secondo grado, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nuove eccezioni/motivi nel processo tributario. Il contribuente è stato condannato alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza d'appello non può pronunciarsi su questioni non devolute con i motivi di impugnazione.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta nullità processuale, ma non decisivo autonomamente nella ratio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Norma richiamata nel motivo per delimitare il contenuto del ricorso introduttivo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    Le preclusioni del processo tributario impediscono di introdurre nuovi motivi oltre il ricorso introduttivo, salva la funzione limitata dei motivi aggiunti nei casi consentiti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    Richiamato per le preclusioni sulle produzioni e memorie nel processo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Norma richiamata nel contesto dell'atto di appello e delle sue censure.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Richiamato tra le norme sul giudizio di appello tributario e sui limiti delle eccezioni.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Richiamato per il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • l. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 14

    Invocate per contestare la disciplina della notificazione a mezzo posta e della compiuta giacenza.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato con riferimento alla fede privilegiata delle attestazioni contenute negli atti di notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato sia dalla CTR sia dalla Cassazione nel contesto del computo dei termini di giacenza e della tempestività del ricorso notificato di lunedì.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo per impugnare la sentenza.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3

    Richiamato per la tempestività del ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese in relazione alla difesa personale dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il thema decidendum resta delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e, in appello, non possono essere introdotte nuove questioni sostanziali o nuove eccezioni mediante mere memorie illustrative.
  • La deduzione dell'omessa notifica di un atto non comporta automaticamente la devoluzione al giudice di tutti i possibili vizi del procedimento notificatorio: ogni specifico vizio deve essere allegato e devoluto in modo puntuale.
  • Le invalidità dell'atto tributario, anche quando il legislatore le qualifichi come nullità, operano in ambito impugnatorio secondo una logica sostanzialmente assimilabile all'annullabilità, poiché l'atto produce effetti e diviene definitivo se non tempestivamente contestato.
  • Quando il giudice di merito decide su questioni non ritualmente introdotte o esamina domande/eccezioni nuove in appello, la sentenza è viziata per ultrapetizione e deve essere cassata.
  • Se la causa è definibile sulla base degli atti già acquisiti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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