Sentenza del 14/05/2018 n. 1969 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Procura ad litem da parte del direttore dell'Agente per la Riscossione - Necessità di prova dei poteri rappresentativi da parte del direttore - Sussiste - Mancanza di prova di tali poteri - Procura inidonea a fondare i poteri rappresentativi al difensore - Conseguenza - Inammissibilità atti del difensore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa procura è stata ritenuta inidonea e, di conseguenza, tutti gli atti compiuti dal difensore in nome e per conto dell’Agente della riscossione sono stati dichiarati inammissibili. L’eccezione relativa al difetto di prova dei poteri rappresentativi è stata quindi accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della procura ad litem rilasciata dal Direttore dell’Agente della riscossione, poiché non è stata fornita alcuna prova dei poteri rappresentativi del Direttore, né della sua abilitazione a conferire una procura processuale valida. In assenza di tale dimostrazione, la procura non è idonea a fondare i poteri di rappresentanza del difensore e del domiciliatario.
Norme richiamate
Art. 12 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la difesa tecnica e la rappresentanza nel processo tributario. La rappresentanza dell’ente deve risultare da un conferimento valido effettuato da soggetto munito dei necessari poteri.
Art. 83 c.p.c.
Richiede una procura alle liti valida e proveniente dal soggetto legittimato a conferire i poteri processuali. Se il conferente non dimostra di avere i poteri rappresentativi, la procura non abilita validamente il difensore a compiere atti processuali.
Massime di principio
- Chi conferisce una procura ad litem per conto di un ente deve dimostrare di possedere i poteri rappresentativi necessari; la mera qualifica o indicazione formale della carica può non essere sufficiente.
- La mancanza di prova dei poteri del conferente può determinare l’invalidità o l’inidoneità della procura e l’inammissibilità degli atti compiuti dal difensore.
- Quando la rappresentanza deriva da norme interne, statuti, deleghe o provvedimenti organizzativi, è opportuno produrre in giudizio la documentazione che dimostri concretamente tali poteri.
- L’eccezione relativa alla validità della procura può incidere sull’intera attività processuale svolta dal difensore per l’ente, non soltanto sull’atto introduttivo.
- In situazioni analoghe, la parte che agisce per un ente deve verificare preventivamente sia la validità formale della procura sia la legittimazione sostanziale del soggetto che l’ha rilasciata.
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