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Sentenza

Sentenza n. 5216/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla Sentenza SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IL 21.2.2024 AL NUMERO 1387-2024, CONFERMATA DALLA CORTE D'APPELLO LAVORO DI NAPOLI CON LA SENTENZA N. 4248-24 NON IMPUGNATA.

Giustizia amministrativa202507122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o asserita incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1387/2024, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1387/2024, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4248/2024 non impugnata per cassazione. La sentenza aveva riconosciuto, in suo favore, il risarcimento di euro 6.398,40, oltre interessi, per danni da demansionamento, rigettando le ulteriori pretese. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il successivo precetto, il Comune non aveva provveduto all’integrale pagamento, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato per euro 6.965,85, oltre agli interessi successivi, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, rappresentando di avere riconosciuto il debito fuori bilancio, liquidato le somme con atto dirigenziale e avviato il procedimento contabile. Il TAR ha rilevato d’ufficio, e comunque sulla base dell’eccezione dell’amministrazione, la tardività del deposito del ricorso: la notificazione via PEC si era perfezionata il 24 novembre 2025, mentre il deposito risultava effettuato il 17 dicembre 2026.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il merito della domanda di ottemperanza. Ha qualificato il giudizio come sottoposto al rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 87, comma 2, lettera d), c.p.a., per il quale i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a., è stato quindi ritenuto ridotto a quindici giorni. Poiché il ricorso era stato notificato il 24 novembre 2025 e depositato oltre il termine dimidiato, il Collegio ha dichiarato l’azione irricevibile, ritenendo che la tardività determini irricevibilità e non mera improcedibilità. La questione processuale è stata considerata assorbente rispetto alle contestazioni sul mancato pagamento e alle difese del Comune sullo stato della liquidazione contabile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza appartiene ai riti camerali soggetti alla disciplina speciale dell’art. 87 c.p.a.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il termine ordinario di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il deposito del ricorso notificato è ridotto a quindici giorni nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione e il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine ordinario per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione al termine previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a.
  • Il mancato deposito del ricorso per ottemperanza entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione determina l’irricevibilità del ricorso, non la sua mera improcedibilità.
  • La tardività del deposito del ricorso per ottemperanza è rilevabile anche d’ufficio e deve essere esaminata prioritariamente rispetto alle questioni relative all’effettiva esecuzione del giudicato e allo stato dei pagamenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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