Sentenza del 21/03/2017 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Esenzioni ed agevolazioni - associazioni sportive dilettantistiche - assenza finalità di lucro - presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione lo svolgimento di attività commerciale, recuperando a tassazione i proventi derivanti dalla gestione della palestra e disconoscendo le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi. L'associazione sosteneva invece di essere una reale associazione sportiva dilettantistica, priva di finalità lucrative, dotata di un effettivo vincolo associativo e rispettosa degli obblighi previsti dalla legge. Contestava inoltre la qualificazione commerciale delle attività, la mancata considerazione delle quote associative e l'utilizzo del metodo induttivo per la determinazione dei ricavi.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'Amministrazione non avesse disconosciuto la natura formale di associazione sportiva dilettantistica, ma avesse correttamente assoggettato a tassazione i proventi delle attività aventi carattere commerciale. I corrispettivi della palestra erano fissi e non correlati al numero o alla frequenza delle prestazioni, elemento ritenuto incompatibile con una mera ripartizione dei costi tra associati e indicativo di una logica imprenditoriale. L'associazione non ha fornito una prova documentale sufficiente a dimostrare l'assenza di finalità lucrative, la congruità dei corrispettivi rispetto ai costi diretti o l'erroneità della ricostruzione dell'Ufficio. L'avviso di accertamento è stato quindi mantenuto fermo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 143, comma 1, secondo periodo, del TUIR
I servizi resi agli associati non sono considerati attività commerciali purché i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione.
L'agevolazione richiede che i corrispettivi siano sostanzialmente limitati alla copertura dei costi direttamente riferibili ai servizi prestati. La verifica del rapporto tra costi e corrispettivi è essenziale per distinguere la mera attività istituzionale dall'attività commerciale.
Art. 148, comma 3, del TUIR
Disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi quando l'attività concretamente svolta ha natura commerciale.
La qualifica formale di associazione sportiva dilettantistica non è sufficiente a garantire le agevolazioni fiscali: occorre che l'attività concretamente esercitata rispetti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
Art. 148, comma 8, lettera a), del TUIR
Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
L'assenza di finalità lucrative deve essere effettiva e deve risultare anche dalla gestione economica dell'ente. La violazione del divieto di distribuzione degli utili può comportare la perdita delle agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- La natura di associazione sportiva dilettantistica non dipende soltanto dalla denominazione o dalla forma statutaria, ma anche dalle modalità concrete con cui vengono organizzati e remunerati i servizi.
- Quando i corrispettivi sono fissi, predeterminati e dovuti indipendentemente dalla frequenza o dal numero delle prestazioni, l'attività può essere qualificata come commerciale, soprattutto se i prezzi eccedono i costi direttamente imputabili.
- Per conservare le agevolazioni fiscali è opportuno documentare il reale vincolo associativo, la partecipazione degli associati alla vita dell'ente, la congruità tra costi e corrispettivi e l'assenza di distribuzione, anche indiretta, di utili.
- L'Amministrazione finanziaria può riconoscere la natura associativa dell'ente nel suo complesso e, al contempo, qualificare come commerciali singole attività o specifici proventi.
- In caso di contestazione, l'associazione deve fornire una prova concreta e documentale dell'errore dell'accertamento; la mera dichiarazione della natura non lucrativa o la sola esistenza dello statuto non sono sufficienti.
- La diversificazione delle tariffe o la previsione di quote associative non esclude automaticamente la natura commerciale, se il rapporto effettivo con gli utenti è assimilabile a quello tra impresa e clienti.
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