Sentenza del 08/01/2020 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta sul reddito d'impresa (IRES) - Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Mancata indicazione in dichiarazione - Decadenza - Non sussiste - Agevolazione fiscale di oggettiva difficoltà interpretativa - Emendabilità della dichiarazione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva fruito (o preteso) del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla normativa vigente ma non aveva indicato il credito nella dichiarazione dei redditi né in una tempestiva dichiarazione integrativa; l'Ufficio aveva quindi contestato la decadenza dall'agevolazione ai sensi del D.M. n. 275/1998, art. 6
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la decadenza invocata dall'Agenzia non sussiste. In presenza di una normativa di difficile interpretazione e in assenza di espressioni normative che prevedano espressamente l'indicazione «a pena di decadenza», il contribuente può far valere in giudizio il diritto al credito d'imposta purché provi i requisiti sostanziali del beneficio o tali requisiti risultino incontestati dall'Amministrazione. Pertanto la dichiarazione è emendabile e l'agevolazione è riconoscibile se i presupposti materiali sono accertati
Norme richiamate
L. n. 449/1997, art. 5
Riconosce la possibilità di opporre in sede giudiziaria il credito d'imposta per ricerca e sviluppo; il beneficio può essere fatto valere anche se non indicato in dichiarazione, se provati i requisiti sostanziali
L. 296/2006 (legge istitutiva del credito d'imposta per R&S)
disposizioni istitutive del beneficio (richiamate dall'Agenzia)
La legge istitutiva non utilizza la formula «a pena di decadenza» per l'indicazione in dichiarazione, perciò non può essere ritenuta automaticamente operativa una decadenza che non è prevista dalla norma primaria
L. 190/2014
norma sostitutiva della L. 296/2006 (richiamata nel testo)
La riforma non ha introdotto l'obbligo espresso «a pena di decadenza» circa l'indicazione del credito in dichiarazione; dunque l'indicazione in dichiarazione non è automaticamente vincolante ai fini della perdita del beneficio
D.M. 27 maggio 2015 (decreto attuativo della L. 190/2014)
Prevede che il credito maturato vada indicato nella dichiarazione del periodo di imposta in cui sono sostenuti i costi, ma non utilizza forme testuali che impongano la decadenza «a pena di decadenza»; ciò rende possibile interpretare la dichiarazione come emendabile
D.M. n. 275/1998, art. 6
Richiamato dall'Ufficio per invocare la decadenza per omessa indicazione in dichiarazione; il giudice tuttavia ha escluso che tale decadenza possa operare se non è prevista dalla norma primaria o se la disciplina è di complessa interpretazione
Massime di principio
- L'omissione dell'indicazione di un'agevolazione fiscale nella dichiarazione non determina automaticamente la decadenza dal beneficio se la norma primaria o il decreto attuativo non prevedono espressamente la perdita «a pena di decadenza».
- Il contribuente può far valere in giudizio il diritto a un credito d'imposta non indicato in dichiarazione quando riesce a dimostrare i requisiti sostanziali del beneficio o quando tali requisiti non sono contestati dall'Amministrazione.
- Le dichiarazioni fiscali possono essere emendate in presenza di agevolazioni la cui disciplina è di oggettiva difficoltà interpretativa; la regola della gerarchia delle fonti impedisce all'Amministrazione di estendere la decadenza oltre quanto previsto dalla legge primaria.
- In caso di dubbi interpretativi su condizioni o modalità di fruizione di un incentivo, è preferibile documentare e provare i presupposti sostanziali dell'agevolazione fin da subito; tuttavia l'assenza di un esplicito vincolo di decadenza favorisce la tutela giurisdizionale del contribuente.
- Gli uffici fiscali non possono imporre sanzioni o decadenze non previste dalla norma primaria richiamando regolamenti o prassi se la legge non contiene la clausola della decadenza.
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