Cassazione Civile, Ordinanza n. 21987/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di un contribuente contro due ingiunzioni fiscali e un preavviso di fermo amministrativo, tutti relativi alla TARSU per due annualità e emessi dalla società concessionaria della riscossione per conto del comune. In primo grado la commissione provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo e aveva annullato le ingiunzioni, ritenendo tra l’altro viziata la notifica. La società concessionaria aveva appellato la decisione, ma la commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello per asserito difetto di legittimazione attiva della concessionaria, ritenendo che le ingiunzioni fossero riconducibili al comune, ente impositore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (i) violazione delle norme sul processo tributario e sul litisconsorzio/legittimazione processuale, per avere erroneamente escluso la sua legittimazione ad appellare; (ii) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente sul punto della legittimazione attiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che la società concessionaria, avendo emesso gli atti impugnati ed essendo stata parte del giudizio di primo grado, era legittimata a proporre appello avverso la sentenza sfavorevole. Ha inoltre osservato che, se mai, il tema riguardava l’eventuale interesse della concessionaria a coltivare questioni di merito sul credito, non la sua legittimazione processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello della società e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme processuali e tributarie.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo volto a denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione/struttura decisoria.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 10, 50, 52
Sono evocati per contestare l’esclusione della legittimazione ad appellare nel processo tributario.
art. 323 c.p.c.
È richiamato unitamente alle norme processuali tributarie a sostegno della legittimazione all’impugnazione.
artt. 100, 101 e 102 c.p.c.
Sono richiamati come norme generali sulla legittimazione e sul contraddittorio, invocate a sostegno del ricorso.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la carenza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale parametro sulla forma della motivazione della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la società concessionaria della riscossione che abbia emesso gli atti impugnati e sia stata parte del giudizio di primo grado è legittimata a proporre appello avverso la decisione a sé sfavorevole.
- Il difetto di legittimazione processuale non può essere confuso con la possibile estraneità del concessionario al merito del rapporto tributario: quest’ultima incide, se del caso, sull’interesse a coltivare specifiche questioni sostanziali, non sulla capacità di impugnare la sentenza.
- Quando il giudice di appello dichiara inammissibile l’impugnazione per difetto di legittimazione, deve verificare correttamente la posizione processuale della parte che ha emesso l’atto e che ha partecipato al primo grado; una motivazione meramente assertiva su tale punto è censurabile in cassazione.
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