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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28611/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato due imputati per i delitti di riciclaggio e ricettazione in concorso, nonché uno solo di essi per ulteriore ricettazione, rideterminando la pena in base all'accordo intervenuto tra le parti. Contro tale decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione: il primo con riserva di motivi, il secondo deducendo la nullità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, sostenendo che nel giudizio di secondo grado egli aveva dichiarato di essere autore del furto. La Suprema Corte ha rilevato che i ricorsi investivano questioni non consentite, poiché il giudice di appello aveva recepito le richieste concordemente formulate dalle parti e la pena era stata determinata in conformità all'accordo, sicché non erano deducibili in cassazione censure sul giudizio di responsabilità o su motivi rinunciati. I motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul principio secondo cui, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. definito in conformità all'accordo delle parti, non possono essere sollevate in sede di legittimità questioni relative alla responsabilità o motivi che risultano rinunciati.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma applicata al giudizio di appello definito con accordo tra le parti; quando il giudice recepisce concordemente le richieste formulate, non sono deducibili in cassazione censure sul giudizio di responsabilità o sui motivi rinunciati.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato come precedente disciplina identica, poi abrogata e successivamente reintrodotta nel nuovo art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    La causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità all'accordo delle parti, la successiva impugnazione per cassazione non può investire il giudizio di responsabilità né prospettare questioni attinenti a motivi espressamente o implicitamente rinunciati.
  • Quando la sentenza di appello recepisce integralmente le richieste concordate dalle parti, i motivi di ricorso che contestano la motivazione sul merito o la responsabilità sono inammissibili perché deducono questioni non consentite.
  • La violazione del perimetro del patto processuale e la proposizione di censure generiche o manifestamente infondate determinano l'inammissibilità del ricorso, con applicazione della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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