Sentenza n. 4404/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 827/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza n. 827/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il diritto all'accredito di 500 euro sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 827/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 febbraio 2025, notificata al Ministero il 20 febbraio 2025 come titolo esecutivo e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto all'accredito di 500 euro sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la formazione del giudicato, il Ministero non aveva effettuato l'accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica del titolo esecutivo i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, mentre la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. è cosa distinta e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni; non è dovuto compenso per l'attività, rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
In presenza della mancata esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza accoglie il ricorso e adotta le misure necessarie a ottenere l'esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica al debitore del titolo esecutivo che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.
art. 474 c.p.c.
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
La nozione di titolo esecutivo rilevante ai fini dell'art. 14 d.l. 669/1996 è quella dell'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla qualità di titolo esecutivo e, dopo le modifiche richiamate, non è necessaria; la sua mancanza non impedisce la decorrenza del termine dell'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notifica del titolo.
Massime di principio
- Ai fini del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e il termine decorre dalla sua notificazione presso la sede del debitore; la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., divenuta non necessaria a seguito delle modifiche richiamate, è distinta dalla qualità di titolo esecutivo.
- Quando l'amministrazione non esegue una statuizione coperta da giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
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